Cassazione Penale, Sentenza n. 6958/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mira a contestare l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 05/02/2020 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione richiesta da Venturi per il periodo 2 agosto 2016 - 15 dicembre 2017, periodo nel quale era stato sottoposto a misura cautelare (carcere e poi arresti domiciliari) per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. I fatti rilevanti comprendono l'arresto in flagranza nel marzo 2016 con 609 grammi di hashish ricevuti da Francesco Conti, ammissioni di frequenti contatti con Conti, una trasferta a Roma ricevuta a pagamento e l'ammissione di aver in almeno un'occasione accettato di trasportare stupefacente. Dopo il processo di merito Venturi fu assolto dal reato associativo con sentenza irrevocabile. Il ricorrente deduce due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella qualificazione della condotta come colpa grave, sostenendo che le frequentazioni erano limitate e che la sentenza assolutoria dimostra la non stabilità del suo coinvolgimento; 2) omissione di valutazione della possibile qualificazione della colpa come lieve anziché grave.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato e in parte manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio per cui nel giudizio di riparazione il giudice può effettuare una valutazione probatoria autonoma rispetto al processo penale, non essendo applicabile il solo criterio 'al di là di ogni ragionevole dubbio'. Ha ritenuto provate, sul piano indiziario e in una valutazione ex ante, le frequentazioni e i rapporti economici e operativi tra Venturi e Conti (trasporto di stupefacenti in almeno un'occasione, viaggio a Roma per cui percepì 50 euro, ricezione dei 609 grammi di hashish), elementi idonei a creare l'apparenza di compartecipazione al sodalizio e a giustificare l'adozione della misura cautelare. Ha escluso che la cessazione dei contatti dopo l'arresto potesse cancellare gli indizi già formatisi. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sul grado della colpa, confermando che i comportamenti e le frequentazioni con soggetti di contesti malavitosi integrano la colpa grave e non possono essere qualificati come colpa lieve. Conseguentemente ha respinto la domanda di riparazione e condannato Venturi al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
Principio del criterio probatorio penale
al di là di ogni ragionevole dubbio
Tale criterio caratterizza il giudizio di responsabilità penale e non vincola il giudice della riparazione; in quest'ultimo giudizio è consentita una valutazione autonoma ex ante degli elementi indiziari per stabilire se vi sia dolo o colpa grave ostativi all'indennizzo
Giurisprudenza su valutazione ex ante e apparente illiceità
apparenza della sua configurabilità come illecito penale
Nel giudizio di riparazione il giudice valuta se la condotta abbia creato, anche per errore dell'autorità, la falsa apparenza di illiceità che giustificava la misura cautelare; non si verifica nuovamente la prova della responsabilità penale
Giurisprudenza sulla qualificazione della colpa per le frequentazioni
frequentazioni con soggetti appartenenti a contesti malavitosi
Le frequentazioni e i rapporti con soggetti di ambienti criminosi possono integrare colpa grave, ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, quando siano idonei a far apparire la condotta come riconducibile a un illecito penale
Massime di principio
- L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto alla riparazione: nel giudizio di riparazione il giudice effettua una valutazione autonoma degli elementi indiziari con standard diverso rispetto al processo penale
- Frequentazioni o rapporti ripetuti con soggetti attivi in traffici illeciti, la percezione di compensi per prestazioni connessi a tali rapporti o la detenzione di rilevanti quantità di stupefacente sono indizi che possono integrare la colpa grave e impedire l'indennizzo
- La cessazione dei contatti dopo l'arresto non cancella automaticamente gli elementi indiziari formatisi anteriormente: la valutazione ex ante considera il quadro probatorio esistente quando fu adottata la misura cautelare
- Per ottenere la riparazione l'interessato deve dimostrare l'assenza di dolo o di colpa grave; se dalla ricostruzione ex ante emergono elementi che giustificavano la misura, la domanda può essere respinta anche in caso di successiva assoluzione
- Quando i fatti appaiono riconducibili a comportamenti che, pur non costituiti come reato in giudizio di merito, hanno creato l'apparenza di illiceità, la qualificazione della condotta come colpa lieve è difficile da sostenere
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6950/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6951/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6953/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6954/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6955/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6956/2022 del 28/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →