Cassazione Penale, Sentenza n. 6954/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fratto ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva respinto la sua domanda di riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento per associazione mafiosa dal quale era stato poi definitivamente assolto. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte della riparazione abbia adottato valutazioni apodittiche e congetturali, che abbia posto a fondamento elementi che il processo di merito aveva escluso e che non abbia valutato eventuali profili di colpa lieve per la riduzione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando che il giudice della riparazione ha autonomamente e logicamente valutato il materiale probatorio e correttamente escluso il diritto all'indennizzo sulla base della sussistenza di dolo o colpa grave. La Corte territoriale aveva considerato probanti contatti e incontri del Fratto con esponenti del sodalizio di Singen e conversazioni intercettate che dimostravano consapevolezza dei contrasti tra locali criminali; tali elementi, pur non integrando responsabilità penale, sono stati ritenuti idonei a determinare, per colpa grave, l'intervento cautelare. È stato altresì ribadito il diverso ambito di valutazione tra giudice penale e giudice della riparazione e la distinzione tra riparazione sostanziale (art. 314 comma 1) e formale (comma 2). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione. Il comma 1 riguarda la riparazione sostanziale (quando la detenzione, pur non ab origine illegittima, risulta ingiusta), il comma 2 quella formale (illegittimità ab origine del titolo cautelare). Il giudice della riparazione opera una valutazione autonoma e può escludere l'indennizzo per dolo o colpa grave.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Richiamati come norme che individuano le condizioni di applicabilità della misura cautelare; la loro rilevanza è connessa alla distinzione tra riparazione formale (mancata sussistenza delle condizioni) e sostanziale.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Affirma l'autonomia del giudice della riparazione rispetto al processo penale: la verifica è volta a stabilire se la condotta abbia creato la falsa apparenza di configurabilità di un reato, non a rideterminare la colpevolezza penale.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Conferma la piena autonomia del giudice della riparazione nel valutare il materiale processuale per accertare le condizioni dell'azione risarcitoria, comprese cause di esclusione del diritto alla riparazione.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018 (B)
Stabilisce che, nei reati associativi, comportamenti percepibili come indicativi di contiguità ad ambienti criminali possono integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente il materiale probatorio rispetto al giudice penale: non mira a giudicare la responsabilità penale ma a verificare se la condotta abbia creato la falsa apparenza di illiceità idonea a determinare un intervento cautelare.
- La colpa grave rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è un concetto oggettivo: si valuta la prevedibilità della condotta secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, non la percezione soggettiva dell'agente.
- Comportamenti che dimostrino contiguità o frequenti rapporti con soggetti di ambiente criminale possono, anche se non sufficienti per una condanna penale, essere valutati come colpa grave e precludere l'indennizzo.
- È fondamentale distinguere tra riparazione formale (art. 314 comma 2, illegittimità ab origine della misura) e riparazione sostanziale (art. 314 comma 1): l'incidenza della condotta personale dell'interessato assume rilievo diverso nelle due ipotesi.
- Il ricorrente deve fornire argomentazioni specifiche e autosufficienti per impugnare la valutazione del giudice della riparazione; contestazioni apodittiche o congetturali sono inadeguate a sovvertire il giudizio motivato.
- Il giudice della riparazione può considerare intercettazioni, incontri e contatti del soggetto con appartenenti ad ambienti criminali come elementi da valorizzare ai fini della valutazione della colpa grave.
- Quando si propone istanza di riparazione, occorre affrontare espressamente l'eventuale differente grado di colpa (lieve vs grave) e fornire elementi concreti per ottenere, se del caso, una riduzione dell'indennizzo.
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