Cassazione Penale, Sentenza n. 6951/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di restituzione in termini per proporre appello avverso sentenza di condanna (art. 589, commi 1 e 2, 113 c.p.). Due i motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 175 c.p.p., con la censura che l'emergenza Covid-19 e i disfunzionamenti dell'organizzazione giudiziaria costituiscono forza maggiore/caso fortuito che ha impedito l'osservanza dei termini per proporre appello; il difensore ha inoltre lamentato disparità di trattamento rispetto alla sospensione dei termini prevista per il periodo feriale; (2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 comma 2 del d.l. n. 18/2020 (sospensione termini Covid) per contrasto con la legge n. 742/1969, con il d.l. n. 132/2014 e con gli artt. 3, 24, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede l'obbligo di avviso al difensore del deposito della sentenza oltre il termine.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha richiamato il principio secondo cui la richiesta di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. richiede un impedimento oggettivo, non riconducibile ad errori o omissioni del difensore, e che la forza maggiore deve essere assoluta e non superabile con normale diligenza. Nel caso concreto non è stata provata tale situazione: la comunicazione del cancelliere del 17/04/2020 che informava che la sentenza sarebbe stata depositata il 28/04/2020 (entro i termini prorogati dall'art. 83 d.l. 18/2020) è risultata corretta; l'errore/omissione difensiva non può essere assimilata a caso fortuito o forza maggiore. Il secondo motivo (incostituzionalità art. 83) è stato assorbito. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Stabilisce la restituzione in termini per caso fortuito o forza maggiore; la Corte interpreta che l'impedimento deve essere oggettivo e la forza maggiore assoluta, non superabile con normale diligenza.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020
Norma che ha prorogato/sospeso termini processuali durante l'emergenza Covid-19; il ricorrente lamentava l'assenza dell'obbligo di avviso di deposito oltre il termine, ma la Corte non ha ritenuto provata una violazione idonea a giustificare la restituzione in termini e ha assorbito la questione di legittimità.
art. 589, commi 1 e 2 c.p. e art. 113 c.p.
Norme del codice penale relative al reato per cui è stata pronunciata la condanna impugnata (sostanza fattuale del procedimento).
legge n. 742/1969 e d.l. n. 132/2014
Richiamate nella censura di costituzionalità rispetto all'art. 83 d.l. 18/2020; la Corte non ha affrontato nel merito la questione perché il motivo è stato assorbito.
artt. 3, 24, 111 Cost., art. 6 CEDU
Richieste dal ricorrente come parametri di legittimità costituzionale e convenzionale in ordine alla garanzia del diritto di difesa e al giusto processo; la Corte non ha deciso sul contrasto sostanziale in quanto il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- La restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. richiede la prova di un impedimento oggettivo e insormontabile (forza maggiore/caso fortuito); mere difficoltà organizzative o errori del difensore non sono di per sé sufficienti.
- La forza maggiore, ai fini processuali, deve essere assoluta e tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per superarla; situazioni superabili con normale diligenza non la integrano.
- La sola emergenza epidemica (Covid-19) non produce automaticamente diritto alla restituzione in termini: occorre dimostrare come, nel caso concreto, l'evento abbia creato un'impossibilità assoluta di osservare i termini.
- La comunicazione dell'ufficio giudiziario che indica una data di deposito rientrante nella proroga prevista dalla legge può escludere il vizio della mancata notificazione e indebolire la domanda di restituzione basata su un presunto sforamento.
- Gli errori o le omissioni del difensore (inclusi errori organizzativi o di comunicazione) generalmente non costituiscono caso fortuito o forza maggiore salvo dimostrazione che siano stati determinati da cause esterne assolute e non superabili.
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