Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27762/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata per l'attività professionale svolta nell'anno 2006 e, soprattutto, la prescrizione del credito contributivo. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuta l'iscrizione alla Gestione separata ma aveva accolto l'eccezione di prescrizione, calcolando il dies a quo dalla scadenza del termine ordinario di pagamento, indicata nel caso concreto al 18 giugno 2007, e reputando tardiva la richiesta dell'ente, ricevuta il 21 giugno 2012. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la prescrizione non fosse maturata perché il termine di versamento doveva ritenersi differito al 9 luglio 2007 in forza del D.P.C.M. richiamato. La resistente ha inoltre eccepito la violazione dell'integrità del contraddittorio per la presenza, nel giudizio originario, anche della società di cartolarizzazione dei crediti, eccezione respinta dalla Corte per difetto di prova delle condizioni del litisconsorzio necessario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di contraddittorio, osservando che, in materia di cessione di crediti contributivi INPS, il litisconsorzio necessario richiede che sia provata la cessione anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, prova non risultante nel giudizio di legittimità. Nel merito, la Corte ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e che, nel caso concreto, tale termine era stato differito al 9 luglio 2007 dal D.P.C.M. applicabile ai contribuenti interessati dagli studi di settore. Ha inoltre precisato che era irrilevante sia la data del 18 giugno 2007, sia la circostanza che la parte fosse in regime dei minimi, poiché il differimento riguardava tutti i contribuenti rientranti nell'ambito oggettivo del D.P.C.M. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma per i contributi della Gestione separata il termine si coordina con la scadenza del pagamento dovuto.

  • art. 2941 c.c.

    Richiamato dall'INPS a sostegno della censura sulla prescrizione, ma la Corte decide sulla base della corretta individuazione del termine iniziale del decorso prescrizionale.

  • art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995

    Individua il presupposto dell'obbligazione contributiva nella Gestione separata per l'attività professionale svolta.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai termini di pagamento e alla disciplina dei versamenti tributari e contributivi.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    Richiamato nel ricorso quale fonte del differimento dei termini di versamento; nel ragionamento della Corte rileva, in concreto, il D.P.C.M. che differiva il pagamento al 9 luglio 2007.

  • art. 13, comma 8, l. n. 448/1998

    In materia di cessione di crediti contributivi INPS, il litisconsorzio necessario opera solo se la cessione è anteriore alla domanda e se tali condizioni sono provate.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Base procedurale della proposta definitoria in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale della censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale o regolamentare fissato per il pagamento, non dalla sola presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito contributivo.
  • Quando un atto normativo differisce il termine di versamento dei contributi, anche il dies a quo della prescrizione slitta al nuovo termine di pagamento, poiché la prescrizione decorre dal momento in cui il contributo "doveva essere versato".
  • Ai fini dell'eccezione di violazione del contraddittorio per cessione di crediti contributivi INPS, il litisconsorzio necessario richiede la prova della cessione anteriore alla proposizione della domanda; in mancanza di tale prova l'eccezione non può essere accolta.
  • Nel verificare la prescrizione di un credito contributivo occorre distinguere il fatto generatore dell'obbligazione dal termine di esigibilità: il primo fonda il debito, il secondo segna l'inizio del decorso prescrizionale.
  • Una previsione di differimento dei versamenti collegata a categorie di contribuenti individuate in via oggettiva si applica a tutti i soggetti che rientrano in tale ambito, indipendentemente dal regime fiscale concretamente adottato, se il testo della norma non introduce ulteriori limitazioni.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.