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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30576/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un professionista, iscritto all'albo forense ma non alla cassa forense, aveva ottenuto nei gradi di merito l'annullamento di un avviso di pagamento con cui l'INPS gli chiedeva contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2009, perché ritenuti prescritti. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il termine quinquennale di prescrizione decorresse dal 16 giugno 2010, data ordinaria di scadenza del versamento, e che la richiesta dell'INPS del 30 giugno 2015 fosse tardiva; aveva inoltre escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., perché il professionista aveva dichiarato i redditi e compilato il quadro CM, senza occultamento doloso del debito. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010, dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, sostenendo che la corte territoriale aveva errato nel non considerare il differimento al 6 luglio 2010 del termine di versamento previsto dal D.P.C.M. per i contribuenti interessati, con conseguente tempestività dell'atto interruttivo notificato il 30 giugno 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, precisando che nel caso rileva anche il differimento dei termini previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Ha quindi censurato la sentenza d'appello per aver fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 anziché dal 6 luglio 2010, data alla quale il termine di pagamento era differito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2935 c.c.

    La Corte ha ribadito che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la scadenza del termine di pagamento del contributo.

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010

    "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione"

    Ha disposto il differimento del termine di versamento per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore; tale differimento incide sul dies a quo della prescrizione.

  • art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335

    È la norma istitutiva dell'obbligo contributivo alla gestione separata, richiamata per individuare il credito contributivo oggetto di causa.

  • art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    È stata richiamata dalla parte ricorrente nel quadro della disciplina dei contributi e dei termini di versamento.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La corte d'appello ne aveva escluso l'applicazione per mancanza di occultamento doloso e di assoluta impossibilità di agire; tale statuizione non è stata però posta a base dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione del precedente conforme della Corte.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma richiamata nel procedimento camerale non partecipato.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine legalmente previsto per il versamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione rilevano anche eventuali differimenti normativi del termine di pagamento, quando applicabili al contribuente in concreto.
  • Se il termine di versamento è differito da una disposizione speciale, il dies a quo della prescrizione va individuato nella nuova scadenza e non in quella ordinaria.
  • La corretta individuazione della data di scadenza del contributo è decisiva per valutare la tempestività degli atti interruttivi della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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