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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17220/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la pronunzia del G.U.P. condannando il ricorrente per bancarotta impropria da falso in bilancio, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta semplice per aggravamento di dissesto e truffa, commessi quale co-amministratore di fatto della CARMAX S.R.L. e, per la truffa, quale amministratore della MERKATURA TRIGOVINA D.O.O. Tre motivi: (1) censura sulla qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto, ritenuta non provata; (2) deduzione di mancata sussistenza degli elementi del reato di bancarotta impropria da falso in bilancio perché il ricorrente sarebbe stato detenuto nel 2013 e quindi non avrebbe partecipato alla formazione del bilancio 2012 (periodo chiave), e perché gli amministratori avrebbero incaricato un avvocato per il recupero del credito; (3) censura per mancata applicazione delle pene sostitutive (segnatamente lavoro di pubblica utilità), richieste con documentazione, in contrasto con il riconoscimento delle attenuanti generiche in primo grado.

La decisione

Il ricorso è stato in gran parte dichiarato inammissibile e, nel complesso, infondato. La Corte di cassazione ha rigettato le censure: ha ritenuto correttamente motivata la qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto sulla base di elementi sintomatici e della prova documentale e testimoniale; ha dichiarato inammissibili e/o infondati i rilievi generici sul falso in bilancio, rilevando che le critiche difensive erano indeterminate e chiedevano una riesamina di merito non consentita in sede di legittimità; ha confermato la discrezionalità del giudice nel rifiutare le pene sostitutive, osservando che la richiesta era generica/tardiva e che il giudice di merito ha adeguatamente motivato il diniego in relazione alla gravità dei precedenti e alla pericolosità prognostica dell'imputato. Conseguentemente sono state confermate le condanne di merito.

Norme richiamate

  • art. 2639 cod. civ.

    Nozione di amministratore di fatto: posto il requisito dell'esercizio continuo e significativo di poteri tipici gestori; la prova si fonda su elementi sintomatici e costituisce valutazione di fatto insindacabile se logicamente motivata.

  • artt. 216 e 223 legge fallimentare

    Individuazione dei destinatari delle norme di bancarotta sulla base delle funzioni concrete esercitate, non delle mere qualifiche formali.

  • art. 581 c.p.p. e art. 591 c.p.p.

    Prescrizioni richieste per la specificazione delle ragioni e degli elementi di fatto nelle impugnazioni; le doglianze generiche o indeterminate sono inammissibili.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione prognostica in ordine alla rieducazione e alla pericolosità del condannato, elementi centrali nella valutazione sull'applicabilità delle pene sostitutive.

  • art. 58 L. n. 689/1981

    "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"

    La sostituzione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve valutare l'idoneità della pena sostitutiva ai fini di rieducazione e prevenzione del rischio di recidiva; il giudice non è obbligato a motivare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 se ritiene sufficiente indicare quello ostativo.

  • art. 95 D. Lgs. n. 150/2022 (norma transitoria)

    Prevede la possibilità, durante il giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della riforma, di chiedere l'applicazione delle nuove norme sulle pene sostitutive; tuttavia la richiesta deve essere specifica e motivata.

  • art. 599 bis cod. pen.

    Istanze di sostituzione della pena detentiva possono essere formulate nell'ambito di proposte conciliative in appello, ma devono essere specifiche; la mancata impugnazione specifica del diniego in appello comporta inammissibilità della doglianza in cassazione.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Limita il potere del giudice di secondo grado di applicare d'ufficio pene sostitutive se nell'atto di appello non risulta specifica e motivata richiesta; principio estensibile al contesto della nuova disciplina.

  • art. 545 bis e art. 598 bis cod. proc. pen.

    Disciplinano il coinvolgimento degli Uffici di esecuzione penale esterna nella valutazione delle misure sostitutive e i relativi strumenti procedurali a supporto della decisione discrezionale del giudice in appello.

  • art. 59 L. n. 689/1981

    Riguarda le condizioni soggettive e i presupposti di esclusione per l'applicabilità delle pene sostitutive, che integrano il quadro valutativo insieme ai criteri dell'art. 133 cod. pen.

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" si accerta tramite elementi sintomatici concreti (ruolo nei rapporti con clienti/fornitori/dipendenti, gestione operativa, controllo del capitale sociale, documentazione e dichiarazioni), e la loro valutazione è prerogativa del giudice di merito: la Cassazione non riconsidera i fatti se la motivazione è congrua.
  • Le censure sull'irregolarità o falsità di bilanci devono essere specifiche e fatte oggetto di puntuale contestazione in appello; motivi generici sono inammissibili in cassazione e non consentono la riscrittura del compendio probatorio.
  • L'incarico ad un legale per il recupero di un credito, senza elementi su tempi, iniziative ed esiti, non è di per sé idoneo a provare l'assenza di consapevolezza dell'insolvenza o la legittimità delle poste di bilancio.
  • Le richieste di pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) devono essere formulate in modo specifico e documentato: il giudice valuta discrezionalmente l'idoneità della misura sulla base dei criteri dell'art. 133 cod. pen. e può negarla richiamando, anche in via prevalente, la gravità dei precedenti e il rischio di recidiva.
  • In sede d'appello la domanda di sostituzione della pena richiede motivazione puntuale; il giudice non può applicare d'ufficio le pene sostitutive se non è stata avanzata richiesta specifica e motivata.
  • Cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione di merito: errori di fatto o diversa lettura delle prove non costituiscono, di regola, vizio di legittimità, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà.

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