Cassazione Civile, Ordinanza n. 21203/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia origina da un precetto intimato da una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa nei confronti di un istituto di credito, fondato su un titolo esecutivo giudiziale già formatosi in un precedente giudizio. La banca ha proposto opposizione al precetto deducendo che tra le parti fosse intervenuta una transazione, con particolare riguardo allo stralcio della componente accessoria relativa agli interessi. I giudici di merito hanno rigettato l'opposizione ritenendo che la transazione non si fosse perfezionata: l'ente vigilante aveva sì autorizzato la transazione, ma l'autorizzazione presupponeva la pendenza del giudizio di legittimità e l'alea connessa; nel frattempo non era seguito alcun accordo definitivo, ma solo intese di massima tra i difensori, senza prova dei poteri di transigere in capo agli stessi. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: (1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte territoriale rilevato d'ufficio la mancanza della forma scritta e non aver valorizzato che la proposta transattiva autorizzata prevedeva comunque l'abbandono del giudizio di legittimità o la rinuncia ad avvalersi della decisione; (2) e (3) violazione delle norme su poteri rappresentativi e prova, per avere il giudice ritenuto d'ufficio inesistente il potere di transigere in capo ai legali, nonostante lo scambio di lettere, la richiesta di autorizzazione da parte dei commissari e l'ampiezza del mandato difensivo; (4) violazione delle norme sul giudicato, per non aver considerato che, al momento dell'autorizzazione ministeriale, la controversia era ancora dubia e quindi transigibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, confermando la decisione di merito. Ha osservato che il giudice di appello aveva accertato in fatto che vi fosse stata soltanto una puntuazione delle trattative, senza prova scritta della transazione né ratifica di una proposta negoziale da entrambe le parti. Ha inoltre rilevato che la necessità della forma della transazione e dello specifico potere di transigere costituisce un elemento costitutivo della domanda dell'opponente e come tale può essere rilevato anche d'ufficio. Le censure della ricorrente miravano in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e delle risultanze fattuali, non consentita in sede di legittimità. Anche i richiami agli artt. 115 e 116 c.p.c. sono stati reputati impropri, poiché la violazione di tali norme è configurabile solo nei casi tipici di uso di prove non introdotte o di deroga al regime legale della prova, non già quando si contesti l'apprezzamento di merito delle risultanze. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
Richiamato come parametro processuale; la Corte non ravvisa ultrapetizione o omissioni decisive nella motivazione del giudice di merito.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice disattenda espressamente la regola di disponibilità della prova o utilizzi prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione delle prove offerte.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non quando si censuri il mero apprezzamento di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai poteri dei difensori; la Corte conferma che occorre uno specifico potere di transigere.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Rilevante solo per i veri vizi processuali, non per la mera contestazione della valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione resta il canale corretto per contestare errori di fatto nella valutazione probatoria, nei limiti applicabili ratione temporis.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Richiamato per il limite della 'doppia conforme' al sindacato sul vizio di motivazione.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di elementi essenziali del contratto, tra cui il perfezionamento dell'accordo transattivo.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere il perfezionamento del contratto mediante proposta e accettazione.
Richiamato nel motivo di ricorso; non assume autonoma ratio decisoria nella sentenza.
Richiamato nel motivo di ricorso per l'interpretazione della proposta/autorizzazione transattiva.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere una lettura utile a produrre effetti all'autorizzazione.
Richiamato come norma sulla transazione; la Corte ribadisce che occorre un accordo effettivamente perfezionato.
Richiamato in tema di prova della transazione, con necessità della forma scritta ai fini probatori/costitutivi secondo il caso concreto trattato.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte valorizza la mancanza di prova scritta dell'accordo transattivo.
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte non accoglie la censura perché la transazione non era stata provata e il giudicato non risultava superato.
Richiamato nel procedimento camerale per la trattazione in sede di proposta del relatore.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio: se il giudice di merito ha accertato in fatto che vi sia stata solo una trattativa o una puntuazione, la Cassazione non può sostituire una diversa lettura delle prove.
- La transazione richiede un accordo effettivamente perfezionato tra le parti; mere intese tra difensori, bozze o trattative non ancora consolidate non bastano a dimostrare la conclusione del contratto.
- Quando la transazione è dedotta come fatto impeditivo o estintivo del credito azionato in via esecutiva, la relativa prova grava sulla parte che la invoca e deve risultare in modo adeguato, anche sotto il profilo della forma richiesta nel caso concreto.
- Il potere del difensore di transigere non si presume in via automatica dal solo mandato difensivo: occorre uno specifico potere rappresentativo, la cui mancanza può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio quando costituisce elemento costitutivo della pretesa fatta valere.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche di uso di prove non introdotte dalle parti o di deroga al regime legale di valutazione, non quando si contesti il diverso peso attribuito dal giudice di merito alle prove regolarmente acquisite.
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