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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10460/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativo all’anno d’imposta 2014, venne emessa cartella di pagamento per IRES, sanzioni e interessi, fondata sul disconoscimento di perdite dichiarate per l’anno 2011 e poi utilizzate in annualità successive. La società impugnò la cartella e ottenne ragione in primo e secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 7 e 84 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il termine di decadenza per l’accertamento non dovesse decorrere dall’anno di formazione delle perdite, ma dall’anno in cui il singolo rateo della componente pluriennale viene indicato in dichiarazione, essendo autonomi i singoli periodi d’imposta. Con il secondo motivo censurava la regolazione delle spese del giudizio di appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando si contesta un componente di reddito a efficacia pluriennale non per l’erronea quantificazione del singolo rateo, ma per il fatto generatore o il presupposto costitutivo, la decadenza dell’Amministrazione va calcolata con riguardo alla dichiarazione in cui il singolo rateo è esposto, e non a quella del periodo in cui il componente è maturato o iscritto per la prima volta. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche alle perdite fiscali utilizzate in compensazione negli anni successivi. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    la cartella deriva da controllo automatizzato sulla dichiarazione fiscale.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    il termine di decadenza per contestare un componente di reddito pluriennale va riferito alla dichiarazione in cui il singolo rateo è indicato, non a quella del periodo in cui il componente è maturato o iscritto per la prima volta.

  • art. 7 d.P.R. n. 917/1986

    norma evocata dalla ricorrente insieme all’art. 84 TUIR per denunciare la violazione in tema di perdite fiscali.

  • art. 84 d.P.R. n. 917/1986

    norma evocata dalla ricorrente in relazione all’utilizzo e al riporto delle perdite fiscali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il vizio dedotto è stato formulato come violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di componenti reddituali a efficacia pluriennale, il termine di decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’accertamento si collega alla dichiarazione nella quale il singolo rateo è portato in deduzione o in compensazione, non alla dichiarazione del periodo in cui il componente è sorto o si è formato per la prima volta.
  • Il principio vale anche per le perdite fiscali riportate e utilizzate in annualità successive: la contestazione può riguardare il presupposto originario delle perdite, purché l’atto sia emesso entro il termine riferito alla dichiarazione che espone il rateo oggetto di utilizzo.
  • Se il primo motivo di ricorso comporta la cassazione con rinvio, il motivo relativo alle spese di lite resta assorbito.
  • In sede di legittimità, il richiamo a un principio già enunciato dalle Sezioni Unite è decisivo quando la controversia presenti una questione di decadenza dell’azione accertativa su poste fiscali pluriennali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

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