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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13441/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di riliquidazione di una pensione già liquidata a un ex dipendente Enel, in pensione dal gennaio 2000, che nel 2015 aveva domandato all’INPS il ricalcolo del trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 526/1996, sostenendo che il tetto dell’80% della base pensionabile dovesse essere calcolato, per gli anni fino al 1999, su tutte le voci retributive pensionabili previste per l’assicurazione generale obbligatoria dall’art. 12 l. n. 153/1969, e non solo su alcune voci secondo il criterio applicato dall’ente nel Fondo elettrici. Il tribunale aveva rigettato la domanda per intervenuta decadenza. La corte d’appello aveva invece ritenuto non applicabile la decadenza triennale introdotta dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98/2011 alle pensioni con decorrenza anteriore al 6 luglio 2011, aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo secondo il criterio più favorevole dell’AGO, ma aveva escluso la condanna al pagamento delle differenze per difetto di specifica allegazione degli importi. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come novellato, e dell’art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che il nuovo termine decadenziale si applica anche alle pensioni già in essere alla data di entrata in vigore della novella, con decorrenza da tale data per i rapporti pendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’INPS: ha affermato che la decadenza introdotta dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98/2011 si applica anche alle prestazioni pensionistiche già liquidate prima della sua entrata in vigore, ma la decorrenza del termine non può essere retrodatata e va fissata al 6 luglio 2011. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, perché riesamini la domanda alla luce del principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    come novellato dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del d.l. n. 98/2011

    La decadenza triennale per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito si applica anche ai ricalcoli di pensioni già liquidate, ma la sua decorrenza per i rapporti preesistenti è fissata dall’entrata in vigore della novella.

  • art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011

    Ha introdotto ex novo la decadenza triennale in materia di prestazioni pensionistiche parzialmente riconosciute; non ha effetto retroattivo tale da far decorrere il termine da epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

  • L. n. 111/2011

    Conversione con modificazioni del d.l. n. 98/2011, rilevante per l’entrata in vigore della disciplina decadenziale.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    È richiamato come regola generale del diritto transitorio: se il termine iniziale si colloca prima dell’entrata in vigore della norma che introduce la decadenza, il termine decorre dall’entrata in vigore della disposizione innovativa.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 526/1996

    È la norma su cui il pensionato fondava la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico.

  • art. 12 l. n. 153/1969

    Individua, nel sistema AGO, le voci retributive pensionabili richiamate dal giudice di merito per il criterio di calcolo più favorevole al pensionato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta introduce per la prima volta un termine di decadenza relativo a un diritto o a una prestazione già esistente, la disciplina nuova si applica anche ai rapporti pendenti, ma il termine decorre dall’entrata in vigore della norma stessa e non da un momento anteriore.
  • Nel ricalcolo di prestazioni pensionistiche già liquidate, la decadenza introdotta successivamente incide sull’azione giudiziale e, in linea di principio, sui ratei/differenze maturati oltre il triennio, non sul diritto pensionistico in sé.
  • L’interpretazione delle norme transitorie in materia previdenziale deve bilanciare l’esigenza di sollecitare il titolare all’esercizio dell’azione con la tutela dell’affidamento e con l’esigenza di evitare effetti ablativi retroattivi non voluti dal legislatore.
  • Ai fini della decadenza, è la proposizione dell’azione giudiziaria l’atto idoneo a impedire la perdita del diritto nei termini stabiliti dalla norma.
  • In presenza di una domanda di riliquidazione pensionistica, il giudice deve distinguere tra accertamento del diritto al corretto criterio di calcolo e liquidazione delle conseguenti differenze economiche, applicando poi la disciplina decadenziale ai soli ratei non coperti dal termine.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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