Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09419/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce dall'interruzione del rapporto di collaborazione professionale tra uno studio legale e un avvocato che aveva lasciato la struttura per avviare una propria attività. Lo studio e i titolari hanno chiesto il risarcimento dei danni sostenendo che l'ex collaboratore avesse sviato clientela, in particolare clienti di lingua tedesca, convogliandoli verso il proprio studio, e che da ciò fosse derivato anche un danno all'immagine. La Corte d'appello ha escluso la prova dello sviamento e ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, respingendo la domanda risarcitoria. In cassazione lo studio e i titolari hanno proposto ricorso principale con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2730, 2735 c.c. o omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte valorizzato dichiarazioni che sarebbero state confessorie; 2) omesso esame di fatti decisivi e mancata corretta valutazione delle prove sulla riferibilità dei clienti del German Desk allo studio; 3) violazione degli artt. 2230 e 1703 c.c., per aver escluso lo sviamento solo perché alcune procure erano intestate al professionista, senza distinguere tra procura e mandato professionale; 4) nullità della sentenza per contrasto irriducibile di affermazioni, avendo la Corte ritenuto astrattamente applicabile l'art. 2598 c.c. ai professionisti ma escluso in concreto lo sviamento di clientela; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita ultra/extrapetizione nel rigettare anche la domanda sul danno all'immagine. Il convenuto in appello ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, censurando a sua volta l'applicabilità della disciplina della concorrenza sleale ai rapporti tra professionisti intellettuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili tutti e cinque i motivi: il primo perché mirava a una rivalutazione di merito della pretesa confessione; il secondo perché sollecitava un riesame delle prove e non denunciava un omesso esame di fatto storico decisivo; il terzo perché astratto e comunque diretto a contestare una valutazione di merito sulla riferibilità dei clienti al professionista; il quarto perché basato su una lettura erronea della motivazione, che distingueva correttamente tra applicabilità astratta della concorrenza sleale ai professionisti e insussistenza in concreto dello sviamento; il quinto perché la questione del danno all'immagine risultava coperta da giudicato, non essendo stata impugnata la statuizione di primo grado sul punto. Conseguentemente il ricorso incidentale, proposto in via condizionata, è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali.

Norme richiamate

  • art. 2598 c.c.

    La disciplina della concorrenza sleale è stata ritenuta astrattamente applicabile anche all'attività professionale intellettuale, quando questa sia esercitata in forma organizzata e in un mercato di servizi.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia motivato la propria decisione.

  • art. 2730 c.c.

    La verifica della sussistenza di una confessione è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante.

  • art. 2735 c.c.

    Le dichiarazioni della parte possono assumere valore confessorio solo se contengono ammissione di fatti sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, secondo un accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 2230 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la distinzione tra contratto di prestazione d'opera intellettuale e rapporto di postulazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché di merito e non decisiva.

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per distinguere il mandato professionale dalla procura alle liti; la Corte ha però ritenuto la questione non conducente nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è stata esclusa perché la questione era coperta da giudicato e la Corte d'appello si è attenuta al principio del devolutum quantum appellatum.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte già vittoriosa in appello perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile o rigettato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quanto ai presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • La concorrenza sleale può applicarsi anche ai professionisti intellettuali, poiché il concetto di impresa va inteso in senso funzionale come esercizio di un'attività economica, specie quando organizzata in forma complessa.
  • Per integrare lo sviamento di clientela non basta dimostrare il contatto dell'ex collaboratore con i clienti o la sua fuoriuscita dallo studio: occorre provare che quei clienti fossero in concreto patrimonio dello studio e che la condotta abbia effettivamente inciso sulla clientela protetta.
  • La valutazione circa la natura confessorio-ammissionale di dichiarazioni o appunti della parte è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione né l'omesso esame di elementi istruttori, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
  • Le doglianze che pretendono una nuova lettura delle prove o una diversa ricostruzione del merito sono inammissibili in cassazione se la sentenza impugnata ha già espresso una motivazione coerente e logicamente apprezzabile.
  • Una questione non impugnata in appello si copre di giudicato e non può essere riesaminata in cassazione; il giudice d'appello non viola l'art. 112 c.p.c. se si limita a decidere entro i limiti devoluti dall'impugnazione.
  • Il ricorso incidentale condizionato della parte vittoriosa nel merito resta privo di efficacia se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.