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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21614/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per il risarcimento del danno asseritamente derivato dall'omessa o tardiva vigilanza dell'autorità competente su una società che raccoglieva risparmio senza essere autorizzata. Sostenevano che la vigilanza, se esercitata con maggiore tempestività, avrebbe impedito la prosecuzione dell'attività illecita e quindi il successivo investimento delle loro somme. La Banca d'Italia aveva eccepito la prescrizione del credito, affermando che il termine era comunque decorso almeno dalla comunicazione ai creditori dell'omologa del concordato preventivo dell'intermediario. I giudici di merito avevano ritenuto quinquennale la prescrizione e individuato il dies a quo nel 10 luglio 2007, escludendo l'interruzione invocata dai danneggiati con una raccomandata del 2009 per difetto di prova della ricezione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., sostenendo che la spedizione della raccomandata interruttiva non era stata specificamente contestata e doveva quindi ritenersi ammessa; (2) violazione dell'art. 2935 c.c., assumendo che dal 2007 avessero percepito solo il danno e non anche la sua causa, conoscibile soltanto nel 2011 con l'accesso alla documentazione della vigilanza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché chi eccepisce la prescrizione contesta necessariamente anche l'assunto dell'interruzione, sicché non vi era alcuna ammissione processuale da valorizzare in favore dei ricorrenti; inoltre, la prova dell'interruzione non poteva fondarsi sulla sola allegazione della spedizione della raccomandata senza prova della ricezione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che, una volta acquisita la consapevolezza del danno nel 2007, i danneggiati avrebbero potuto e dovuto attivarsi con l'ordinaria diligenza per acquisire gli elementi utili a individuare la causa e a far valere il credito, non potendo il decorso della prescrizione essere paralizzato da un semplice disinteresse fattuale all'acquisizione delle informazioni. La Corte ha confermato la condanna alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la mancata contestazione opera solo per fatti storici non già incompatibili con la difesa svolta; l'eccezione di prescrizione implica la contestazione dell'assunto circa la sua interruzione

  • art. 167 c.p.c.

    la contestazione della domanda e delle sue allegazioni può desumersi dalla difesa del convenuto, quando incompatibile con il fatto allegato

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; l'impedimento rilevante deve essere giuridico e l'ignoranza del credito è rilevante solo se incolpevole

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza

  • art. 10, secondo comma, c.p.c.

    la sommatoria dei valori tra domande proposte contro la stessa persona non opera nel cumulo soggettivo facoltativo

  • art. 103 c.p.c.

    il cumulo soggettivo facoltativo non consente la sommatoria del valore delle cause ai fini della liquidazione

  • art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/2014

    il compenso va aumentato in relazione al numero delle parti soccombenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L'eccezione di prescrizione comporta necessariamente la contestazione dell'eventuale fatto interruttivo allegato dall'attore; non può parlarsi di ammissione del fatto interruttivo per il solo silenzio difensivo quando la difesa del convenuto è logicamente incompatibile con esso.
  • Per provare l'interruzione della prescrizione non basta allegare l'invio di una raccomandata, occorrendo la dimostrazione dell'effettiva ricezione dell'atto interruttivo da parte del destinatario, ove la prova della ricezione sia parte integrante del fatto interruttivo invocato.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'ignoranza del credito impedisce il decorso della prescrizione solo se incolpevole: il creditore, una volta avuta contezza del danno, deve attivarsi con l'ordinaria diligenza per conoscere anche la causa del pregiudizio e per esercitare tempestivamente il diritto.
  • Il decorso della prescrizione non può essere paralizzato da una mera inerzia informativa del creditore; l'impedimento rilevante deve essere giuridico e non soltanto fattuale.
  • Nel cumulo soggettivo facoltativo non si sommano i valori delle domande ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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