Parere n. 47/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal sig. Francesco Trovatelli, contro il Comune di Livorno per l’annullamento dell’ordinanza n.876 del 6 febbraio 2025 di demolizione di un fabbricato destinato a civile abitazione e ripristino stato dei luoghi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro l’ordinanza n. 876 del 6 febbraio 2025 del Comune di Livorno, recante demolizione di un fabbricato destinato a civile abitazione e ripristino dello stato dei luoghi.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale con la quale è stata disposta la demolizione, entro novanta giorni, di un fabbricato realizzato senza permesso di costruire e il ripristino dello stato dei luoghi. L’amministrazione ha rilevato che l’originario annesso agricolo e la cantina interrata, oggetto di pregresse istanze di sanatoria e condono, erano stati trasformati in un fabbricato abitativo con due piani fuori terra, tettoia, diversa distribuzione interna, diverse aperture, altezza e perimetro, nonché con mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso. Il ricorso deduce plurime violazioni di legge, tra cui degli artt. 3 e 97 Cost., della legge n. 241/1990, dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e della legge regionale Toscana n. 65/2014, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e lesione del legittimo affidamento. La Sezione, nell’adunanza dell’11 dicembre 2025, ha esaminato esclusivamente l’istanza cautelare, rinviando l’esame del merito e disponendo l’acquisizione della relazione istruttoria ministeriale.
Il parere
La Sezione ha respinto l’istanza cautelare per difetto assoluto di fumus boni iuris, ritenendo allo stato il ricorso del tutto infondato alla luce della documentazione disponibile. La valutazione è stata resa senza definire le questioni di rito e di merito, che restano impregiudicate. È stato ordinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere entro quaranta giorni la relazione istruttoria, previa comunicazione al ricorrente, al quale devono essere concessi dieci giorni per eventuali controdeduzioni. L’esame del merito è stato rinviato a un’adunanza da fissarsi entro il primo quadrimestre del 2026.
Osservazioni
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è stata respinta per difetto assoluto di fumus boni iuris, essendo il ricorso apparso allo stato del tutto infondato. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non pregiudica l’esame del merito.
Istruttoria ministeriale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere, entro quaranta giorni dalla ricezione del parere, la relazione istruttoria, previo invio al ricorrente, al quale devono essere assegnati dieci giorni per controdedurre.
Esame del merito
La Sezione ha rinviato l’esame del merito del ricorso a una successiva adunanza, da fissarsi entro il primo quadrimestre del 2026, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è stato presentato direttamente presso il Consiglio di Stato secondo la modalità richiamata nel provvedimento.
art. 7 l. n. 47/1985
È richiamato quale fondamento della precedente ingiunzione di demolizione adottata dal Comune.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
È indicato tra le disposizioni la cui violazione è dedotta nel ricorso in relazione all’ordinanza di demolizione.
art. 196, comma 2, l.r. Toscana n. 65/2014
È indicato dall’ordinanza comunale quale base normativa della demolizione delle opere realizzate senza permesso di costruire.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di violazione dei principi di motivazione, buon andamento e imparzialità.
l. n. 241/1990
È richiamata dal ricorrente nell’ambito delle censure rivolte all’ordinanza impugnata, anche con riferimento alla motivazione e all’affidamento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare del ricorso straordinario, la Sezione può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base della documentazione disponibile, il ricorso appaia privo in modo assoluto di fumus boni iuris, senza definire anticipatamente il merito della controversia.
- Il rigetto dell’istanza cautelare non determina la decisione definitiva del ricorso straordinario quando il parere dichiari espressamente impregiudicate le questioni di rito e di merito.
- Nel ricorso straordinario, qualora l’amministrazione riferente non abbia ancora completato l’istruttoria, la Sezione può disporre l’acquisizione della relazione istruttoria e garantire al ricorrente un termine per controdedurre prima della trattazione del merito.
- La trasformazione sostanziale di un manufatto oggetto di istanze di sanatoria, accompagnata da mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso e da modifiche strutturali, costituisce, nella prospettazione dell’ordinanza impugnata, elemento idoneo a sostenere l’assenza del necessario titolo edilizio e l’ordine di demolizione.
Ricorso contro l’ordinanza di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario privato contro il Comune di Livorno, per l’annullamento dell’ordinanza n. 876 del 6 febbraio 2025, notificata il 20 febbraio 2025. L’ordinanza imponeva la demolizione, entro novanta giorni, di un fabbricato destinato a civile abitazione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Vicenda edilizia e procedimenti di sanatoria
La vicenda trae origine da una serie di istanze e progetti edilizi presentati dal ricorrente a partire dal 1982 per un immobile sito in Livorno. Nell’area erano presenti manufatti di varia tipologia; il ricorrente aveva chiesto, tra l’altro, la sanatoria di un manufatto in muratura, il condono di una cantina interrata e il cambio di destinazione d’uso con modifiche interne.
Durante la pendenza dei procedimenti, il manufatto veniva trasformato in residenza, con realizzazione di un porticato, rialzamento della struttura e copertura a due falde. Il Comune aveva già adottato una precedente ingiunzione di demolizione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/1985.
Successivamente erano state presentate ulteriori domande di sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994. Dopo richieste di documentazione integrativa, il Comune aveva adottato diversi dinieghi nel 2015, relativi sia al manufatto principale sia alla cantina interrata. Il diniego riguardante la domanda di sanatoria per l’annesso agricolo era motivato, tra l’altro, dalla perdita della consistenza e configurazione originaria dell’immobile e dalla mancata dimostrazione dell’ultimazione delle opere entro il termine previsto.
Precedente giudicato amministrativo
I provvedimenti del 2015 erano stati impugnati davanti al TAR Toscana. Con sentenza della Sezione II del 7 ottobre 2022, n. 1134, il ricorso era stato respinto. Il TAR aveva ritenuto che la modifica dell’immobile fosse totale e non scindibile rispetto all’oggetto originario del condono, escludendo la possibilità di una sanatoria parziale mediante demolizione della sopraelevazione. Per la cantina interrata, il rigetto era stato fondato sulla mancata produzione della documentazione integrativa.
La sentenza risulta passata in giudicato, non essendo stata appellata.
Contenuto dell’ordinanza impugnata
L’ordinanza del 2025 ha contestato la realizzazione, in assenza del necessario permesso di costruire, di un fabbricato diverso dall’originario annesso agricolo e dalla cantina oggetto delle istanze di sanatoria. Il Comune ha rilevato:
- la realizzazione di due piani fuori terra invece di uno;
- la presenza di una tettoia esterna;
- la diversa distribuzione interna dei locali;
- la modifica delle aperture esterne;
- la diversa altezza interna del piano terreno;
- la modifica del perimetro esterno;
- il mutamento della destinazione da annesso agricolo a civile abitazione.
Secondo l’amministrazione, tali interventi integravano opere realizzate senza permesso di costruire e un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto plurime violazioni di legge, richiamando gli artt. 3 e 97 della Costituzione, la legge n. 241/1990, l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e la legge regionale Toscana n. 65/2014. Sono stati inoltre prospettati eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del principio del legittimo affidamento.
Esame della domanda cautelare
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva chiesto il rinvio della trattazione, riferendo che l’istruttoria presso il competente Provveditorato alle opere pubbliche era ancora in corso. La Sezione ha tuttavia esaminato la domanda cautelare sulla base della documentazione disponibile.
La domanda di sospensione è stata respinta per difetto assoluto di fumus boni iuris, poiché il ricorso è apparso allo stato del tutto infondato. Il rigetto è limitato alla fase cautelare e non comporta una decisione definitiva sulle questioni di rito o di merito.
Incombenti istruttori e rinvio
La Sezione ha disposto che il Ministero trasmetta la relazione istruttoria entro quaranta giorni dalla ricezione del parere. Prima della trasmissione, la relazione deve essere inviata al ricorrente, al quale devono essere concessi dieci giorni per eventuali controdeduzioni.
L’esame del merito è stato rinviato a una successiva adunanza da fissarsi dal Presidente della Sezione entro il primo quadrimestre del 2026. Ogni decisione definitiva sul ricorso resta quindi impregiudicata.
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