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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35553/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dell’8 aprile 2026 con cui la Corte d’appello di Caltanissetta, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di dichiarare prescritto il reato di detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Per il reato era intervenuta condanna con sentenza dell’8 luglio 2024, divenuta irrevocabile il 21 novembre 2025. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha affermato che il giudice dell’esecuzione non può dichiarare l’estinzione per prescrizione maturata eventualmente durante il procedimento di cognizione: in sede esecutiva possono essere dichiarate soltanto le cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della condanna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    per cui è intervenuta condanna con sentenza dell’8.7.2024, irrevocabile il 21.11.2025

    La disposizione individua il reato oggetto della condanna definitiva; la decisione non interpreta autonomamente gli elementi costitutivi della fattispecie.

  • art. 172 c.p.

    potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna

    La prescrizione maturata nel corso del giudizio di cognizione non può essere dichiarata dal giudice dell’esecuzione; questi può dichiarare soltanto cause estintive intervenute dopo il giudicato.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudice dell’esecuzione non ha il potere di dichiarare la prescrizione maturata durante il procedimento di cognizione; in sede esecutiva sono dichiarabili soltanto le cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiEsecuzione penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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