Cassazione Civile, Ordinanza n. 01728/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coltivatore diretto)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, da parte di un soggetto, di un fondo agricolo in precedenza appartenente pro indiviso ad altri proprietari e dalla successiva rivendita frazionata del terreno a più terzi. Un coltivatore diretto confinante ha agito sostenendo che la vendita fosse stata posta in essere per eludere il suo diritto di prelazione agraria, deducendo che l’acquirente si fosse solo formalmente reso affittuario di alcune porzioni del fondo, senza in realtà insediarvisi e coltivarlo, e che quindi avesse poi trasferito i beni a terzi in violazione della prelazione. La Corte d’appello ha accolto la domanda di riscatto, ritenendo provati i presupposti per l’esercizio del diritto, e in seguito ha accolto anche la domanda risarcitoria, reputando che l’alienazione in violazione della prelazione fosse stata effettuata quanto meno con colpa e liquidando il danno come interesse positivo. In cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato il contratto di affitto nel ritenere che egli non si fosse installato sul fondo e non lo avesse coltivato; 2) omessa motivazione, censurando l’affermazione secondo cui non sarebbe mai stato coltivatore diretto del fondo, con contestazione della valutazione delle testimonianze e delle prove; 3) violazione dell’art. 1479 c.c., contestando la condanna al risarcimento e assumendo che la vendita non fosse stata compiuta con colpa, sicché non sarebbe stato dovuto l’interesse positivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto l’eccezione di tardività sollevata contro il ricorso avverso la sentenza non definitiva, ritenendo che la pronuncia della corte d’appello presentasse elementi di ambiguità nella qualificazione tra sentenza definitiva e non definitiva e che, in tali casi, sia ammissibile l’impugnazione proposta con riserva. Nel merito dei motivi, ha giudicato il primo manifestamente infondato, poiché l’accertamento circa l’effettiva coltivazione del fondo è questione di fatto e non di interpretazione contrattuale; ha ritenuto il secondo manifestamente inammissibile, perché volto a contestare la valutazione delle prove e l’attendibilità dei testimoni, attività riservate al giudice di merito; ha dichiarato inammissibile anche il terzo, perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla conoscenza, al momento della vendita, dell’esistenza del diritto di prelazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese nei confronti dei controricorrenti costituiti e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Non può essere invocato per censurare un accertamento fattuale sull’effettivo insediamento e sulla coltivazione del fondo, perché si tratta di valutazione di fatto e non di interpretazione del contratto.
La censura è inammissibile quando mira a sollecitare una rivalutazione delle prove o dell’attendibilità dei testimoni; il vizio è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo.
La doglianza sulla responsabilità risarcitoria è inammissibile se richiede una nuova valutazione del fatto relativo alla conoscenza, al momento della vendita, del diritto di prelazione altrui.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una sentenza d’appello reca indici formali tra loro ambigui circa la natura definitiva o non definitiva della pronuncia, l’impugnazione proposta con riserva può essere ammissibile per evitare compressioni del diritto di difesa.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare un motivo formalmente giuridico in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove: l’accertamento storico e la valutazione dell’attendibilità dei testimoni spettano al giudice di merito.
- La violazione di una norma sull’interpretazione contrattuale non può essere dedotta per contestare un accertamento fattuale estraneo al significato del contratto, come l’effettivo svolgimento di un’attività o la concreta coltivazione di un fondo.
- La responsabilità risarcitoria connessa alla violazione di un diritto di prelazione richiede un accertamento in fatto sulla consapevolezza della situazione tutelata; tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura del materiale probatorio.
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