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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33226/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

Una compagnia assicuratrice, dopo avere risarcito la trasportata rimasta gravemente ferita in un sinistro causato dalla guida non autorizzata di un veicolo, ha agito in rivalsa contro il proprietario dell'auto e contro il conducente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto di regresso ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c.; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la compagnia ha proposto quattro motivi: violazione degli artt. 116 e 115 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo relativo al verbale negativo di mediazione, e violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010 in relazione all'effetto interruttivo della domanda di mediazione e dell'art. 2952 c.c. Sosteneva che dal verbale di mediazione si sarebbe dovuto desumere la ricezione della raccomandata di interruzione della prescrizione e quindi la tempestività dell'azione di rivalsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'irrilevanza del verbale di mediazione ai fini interruttivi, poiché l'effetto previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010 deriva dalla comunicazione della domanda di mediazione alla controparte e non dalle attestazioni del mediatore, che non è pubblico ufficiale e quindi non fa fede ex art. 2700 c.c. Ha inoltre rilevato che, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. era inammissibile perché non indicava divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito, e comunque mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione di violazione del principio di valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura per violazione del principio di non contestazione è inammissibile se non coglie specificamente la ratio decidendi e se mira in sostanza a una diversa lettura delle prove.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in caso di doppia conforme se non sono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; non può inoltre risolversi in una richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28 del 2010

    L'effetto interruttivo della prescrizione è attribuito alla sola domanda di mediazione comunicata alla controparte, non alle attestazioni contenute nel verbale redatto dal mediatore.

  • art. 2952 c.c.

    Si applica il termine biennale di prescrizione ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione, incluso il regresso dell'assicuratore nel caso esaminato.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale redatto dal mediatore non ha efficacia di piena prova privilegiata, perché il mediatore non è pubblico ufficiale.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nella ipotesi di doppia conforme il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione mediante mediazione, rileva la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte, non il solo contenuto del verbale di incontro o di mancata conciliazione.
  • Le attestazioni del mediatore nel verbale di mediazione non hanno pubblica fede ex art. 2700 c.c., perché il mediatore non è pubblico ufficiale.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; le censure che si limitano a prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del complesso istruttorio o una rivalutazione del merito delle prove.

Come è indicizzato

MaterieSurroga assicurativaImpugnazioniMora
RamiAssicurazioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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