Cassazione Penale, Sentenza n. 18079/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo un errore di fatto nella sentenza di legittimità del 11/01/2022: in particolare ha sostenuto che la Corte avrebbe ritenuto erroneamente che il precedente giudizio (decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'11/04/2007) non si fosse celebrato con il rito abbreviato, errore che avrebbe inciso sulla corretta applicazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma 2 c.p. La Procura generale aveva chiesto la revoca della decisione e la rimessione alla Corte territoriale per la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'atto di impugnazione era sottoscritto dall'avvocato difensore senza la prescritta procura speciale autenticata ai sensi dell'art. 122, comma 1 c.p.p.; la mancata autenticazione della firma del condannato sulla procura ha determinato il difetto di legittimazione soggettiva. Per l'evidente inammissibilità per colpa è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
consente la trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori se si è rinunciato alla trattazione orale; richiamata per la modalità dell'udienza
regola il ricorso straordinario per la correzione di errore di fatto; per proporlo è necessaria la legittimazione del difensore munito di procura speciale
stabilisce l'obbligo di procura speciale per il difensore e l'autenticazione della sottoscrizione quando la procura non è stata rilasciata per atto pubblico; la sua violazione determina inammissibilità per difetto di legittimazione
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
richiama e specifica le modalità di autenticazione della procura speciale in ambito penale
riguarda l'aumento di pena per fatti già giudicati o per particolari concorsi di reati; nel caso era oggetto di contestazione rispetto alla qualificazione del precedente giudizio
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile per colpa
art. 620, comma 1, lett. i)
prevista la rimessione alla Corte territoriale per la rideterminazione della pena; norma richiamata dalla Procura generale come possibile rimedio
Sezioni Unite, sent. n. 32744 del 27/11/2014 (Zangari)
giurisprudenza che conferma l'inammissibilità del ricorso presentato da difensore privo di procura speciale ex art. 122 c.p.p.; principio applicato nel caso
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000 e Cass. Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016 (Failla)
giurisprudenza citata in relazione alla possibilità di ascrivere profili di colpa al ricorrente e di liquidare sanzioni pecuniarie per impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili
Massime di principio
- Per proporre un ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il difensore deve essere munito di procura speciale resa conformemente all'art. 122 c.p.p.; se la procura non è per atto pubblico la sottoscrizione del difensore deve essere autenticata. In mancanza il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.
- Se si censura un aumento di pena ex art. 81 comma 2 c.p. per fatti già giudicati, occorre documentare con chiarezza la natura del precedente giudizio (ad esempio se è stato celebrato con rito abbreviato): la carenza probatoria o errori formali possono far decadere la censura di merito.
- La rinuncia alla trattazione orale da parte del difensore può comportare la trattazione in camera di consiglio anche senza la presenza del Procuratore generale e dei difensori, ai sensi della normativa emergenziale richiamata; tuttavia la rinuncia non sopperisce a vizi formali dell'atto di impugnazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente (ad es. per mancata procura autenticata), il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando la Procura generale rileva vizi nella determinazione della pena, può chiedere la revoca della decisione e la rimessione per la rideterminazione ai sensi dell'art. 620 c.p.p.; è una strada processuale alternativa alla correzione tramite ricorso straordinario.
- In situazioni analoghe è raccomandabile anticipare ogni questione formale (allegare procura speciale autenticata, copie delle sentenze pregresse che si intendono rilevare) per evitare inammissibilità formali che impediscano il merito della controversia.
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