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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18079/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo un errore di fatto nella sentenza di legittimità del 11/01/2022: in particolare ha sostenuto che la Corte avrebbe ritenuto erroneamente che il precedente giudizio (decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'11/04/2007) non si fosse celebrato con il rito abbreviato, errore che avrebbe inciso sulla corretta applicazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma 2 c.p. La Procura generale aveva chiesto la revoca della decisione e la rimessione alla Corte territoriale per la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'atto di impugnazione era sottoscritto dall'avvocato difensore senza la prescritta procura speciale autenticata ai sensi dell'art. 122, comma 1 c.p.p.; la mancata autenticazione della firma del condannato sulla procura ha determinato il difetto di legittimazione soggettiva. Per l'evidente inammissibilità per colpa è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    consente la trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori se si è rinunciato alla trattazione orale; richiamata per la modalità dell'udienza

  • codice di procedura penale

    regola il ricorso straordinario per la correzione di errore di fatto; per proporlo è necessaria la legittimazione del difensore munito di procura speciale

  • codice di procedura penale

    stabilisce l'obbligo di procura speciale per il difensore e l'autenticazione della sottoscrizione quando la procura non è stata rilasciata per atto pubblico; la sua violazione determina inammissibilità per difetto di legittimazione

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    richiama e specifica le modalità di autenticazione della procura speciale in ambito penale

  • codice penale

    riguarda l'aumento di pena per fatti già giudicati o per particolari concorsi di reati; nel caso era oggetto di contestazione rispetto alla qualificazione del precedente giudizio

  • codice di procedura penale

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile per colpa

  • codice di procedura penale

    art. 620, comma 1, lett. i)

    prevista la rimessione alla Corte territoriale per la rideterminazione della pena; norma richiamata dalla Procura generale come possibile rimedio

  • Sezioni Unite, sent. n. 32744 del 27/11/2014 (Zangari)

    giurisprudenza che conferma l'inammissibilità del ricorso presentato da difensore privo di procura speciale ex art. 122 c.p.p.; principio applicato nel caso

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000 e Cass. Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016 (Failla)

    giurisprudenza citata in relazione alla possibilità di ascrivere profili di colpa al ricorrente e di liquidare sanzioni pecuniarie per impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili

Massime di principio

  • Per proporre un ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il difensore deve essere munito di procura speciale resa conformemente all'art. 122 c.p.p.; se la procura non è per atto pubblico la sottoscrizione del difensore deve essere autenticata. In mancanza il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.
  • Se si censura un aumento di pena ex art. 81 comma 2 c.p. per fatti già giudicati, occorre documentare con chiarezza la natura del precedente giudizio (ad esempio se è stato celebrato con rito abbreviato): la carenza probatoria o errori formali possono far decadere la censura di merito.
  • La rinuncia alla trattazione orale da parte del difensore può comportare la trattazione in camera di consiglio anche senza la presenza del Procuratore generale e dei difensori, ai sensi della normativa emergenziale richiamata; tuttavia la rinuncia non sopperisce a vizi formali dell'atto di impugnazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente (ad es. per mancata procura autenticata), il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando la Procura generale rileva vizi nella determinazione della pena, può chiedere la revoca della decisione e la rimessione per la rideterminazione ai sensi dell'art. 620 c.p.p.; è una strada processuale alternativa alla correzione tramite ricorso straordinario.
  • In situazioni analoghe è raccomandabile anticipare ogni questione formale (allegare procura speciale autenticata, copie delle sentenze pregresse che si intendono rilevare) per evitare inammissibilità formali che impediscano il merito della controversia.

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