Cassazione Civile, Ordinanza n. 23552/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di indagini della Guardia di Finanza su un trasferimento calcistico del 2012, l'amministrazione finanziaria contestava che il corrispettivo pagato dalla società acquirente a un agente/intermediario fosse, in realtà, un fringe benefit imponibile in capo al calciatore e che la relativa fattura fosse per prestazione soggettivamente inesistente. Il contribuente impugnava l'avviso sostenendo di avere un diverso mandato in esclusiva con altro agente e negando rapporti di mandato con l'intermediario indicato dall'Ufficio. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la CTR valorizzato un manoscritto dell'agente, asseritamente non ritualmente prodotto, e per avere invertito l'onere della prova; (2) nullità della sentenza per errore di percezione sul medesimo documento; (3) omesso esame di fatti decisivi, cioè la clausola del mandato che escludeva rapporti con il calciatore, l'esito di un distinto giudizio tributario relativo alla società acquirente e l'archiviazione di un procedimento penale per vicenda analoga.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il documento contestato era stato richiamato dalla CTR solo ad abundantiam, all'interno di una più ampia valutazione del compendio probatorio, senza che fosse decisivo ai fini della decisione; pertanto non vi era travisamento della prova rilevante in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, perché la questione relativa al contratto di mandato era già stata decisa in modo conforme nei due gradi di merito, con conseguente preclusione ex art. 348-ter c.p.c., e in parte infondato, perché né un diverso esito di un giudizio tributario concernente altro soggetto, né l'archiviazione di un procedimento penale per fatti analoghi, erano idonei a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata su una valutazione sinergica degli indizi acquisiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che la CTR abbia illegittimamente invertito o violato l'onere della prova; la censura è stata respinta perché il documento contestato non era decisivo.
Invocato per dedurre un uso di prove non ritualmente acquisite; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che il documento era stato solo menzionato ad abundantiam.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo sul preteso omesso esame è stato scrutinato alla luce del vizio motivazionale nei limiti consentiti, ma respinto perché le circostanze dedotte non erano decisive o erano precluse dalla doppia conforme.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Applicato per dichiarare inammissibile la censura su un fatto già deciso in modo conforme nei due gradi di merito, in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Richiamata in relazione alla disciplina del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se l'informazione probatoria erroneamente utilizzata dal giudice ha inciso su un punto decisivo della controversia; non è sufficiente contestare il richiamo marginale o accessorio a un documento.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una valutazione complessiva e sinergica del materiale istruttorio, la critica rivolta a un singolo elemento probatorio non è idonea a scalfire la ratio decidendi se quell'elemento non è stato determinante.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. su un fatto già esaminato e deciso nei due gradi di merito è inammissibile.
- L'esito di un diverso giudizio riguardante altro soggetto, così come l'archiviazione di un procedimento penale per fatti analoghi, non ha efficacia automaticamente confutativa rispetto alla motivazione della sentenza impugnata se non è dimostrata una concreta pertinenza ai fatti della causa.
- Per superare una ricostruzione indiziaria in materia tributaria occorre una critica specifica e puntuale alla concatenazione degli indizi valorizzati dal giudice, non essendo sufficiente contrapporre mere deduzioni alternative o documenti non decisivi.
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