Cassazione Penale, Sentenza n. 27744/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento del 18/03/2025 che aveva annullato, limitatamente alla posizione dell'indagato Giacomoni Franco e al relativo sequestro funzionale alla confisca per equivalente, il decreto di sequestro preventivo del GIP (12/01/2025). Il Procuratore lamentava violazioni di legge: errata possibilità per il terzo di contestare i presupposti della misura reale; insufficiente motivazione sul periculum in mora e mancato esercizio da parte del tribunale del riesame dei poteri di integrazione; confusione tra profitto e prodotto del reato e mancata graduazione dei sequestri; errata qualificazione della confisca come per equivalente anziché diretta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del Procuratore. Ha ritenuto che, venuto meno il capo del decreto di sequestro che vincolava i beni direttamente o indirettamente nella disponibilità di Giacomoni (il cui sequestro era già stato annullato), l'accoglimento del ricorso non avrebbe condotto all'applicazione pratica della misura reale nei confronti della società resistente. Pertanto l'impugnazione non poteva produrre un risultato concretamente favorevole al ricorrente e la vicenda si era ormai esaurita.
Norme richiamate
sequestro ai fini della confisca per equivalente ex art. 321 comma 2 bis cpp
Norma utilizzata per il sequestro per equivalente volto a soddisfare la confisca; la Corte ha rilevato che l'applicazione del vincolo secondo tale disposizione perde efficacia quando viene meno il presupposto legato alla disponibilità dell'indagato a cui il sequestro era riferito
art. 19 e art. 53 d.lgs. 231/2001
19 comma 2 - 53 d.lgs. 231/01
Rinvio alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e alla possibilità di confisca del profitto d'impresa: la Corte ricorda i limiti pratici della confisca diretta quando il profitto ha perso la sua individuabilità storica e l'accesso alla misura reale dipende dall'effettiva disponibilità delle somme
Norma richiamata nella imputazione alla società (violazione dell'art. 24 d.lgs. 231/01 con riferimento all'art. 316-ter c.p.); dalla sentenza emerge che la qualificazione della responsabilità dell'ente e il rapporto con misure reali richiedono cautela nella loro esecuzione pratica
Reato sostanziale collegato alle ipotesi di profitto derivante da commercializzazione di crediti fraudolenti; utilizzato nella ricostruzione fattuale che giustificava la richiesta di sequestro e confisca
art. 416, art. 81, e altre disposizioni penali richiamate
Altre fattispecie penali richiamate nell'istruttoria: la Corte non si pronuncia nel merito su questi reati nel provvedimento di inammissibilità, che è motivato sull'assenza di interesse del ricorrente
Principio richiamato in senso sostanziale: il Procuratore generale ha interesse a ricorrere in Cassazione solo se l'accoglimento può concretamente procurare un vantaggio pratico (esito favorevole) e non un mero riconoscimento astratto di principio; la Corte ha applicato questo criterio per dichiarare inammissibile il ricorso
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha interesse a proporre ricorso per Cassazione solo se l'accoglimento può tradursi in un risultato concretamente favorevole: se la vicenda si è ormai esaurita o l'oggetto del provvedimento non consente più l'esecuzione della misura, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- Quando un sequestro reale nei confronti di un indagato viene annullato, il vincolo applicato a terzi 'in quanto' riferito alla disponibilità dell'indagato può perdere ogni fondamento e conseguentemente essere revocato; la legittimità del vincolo sul terzo può dipendere dall'esistenza del vincolo originario sull'indagato.
- La distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente richiede attenzione: la confisca diretta presuppone l'individuabilità del profitto illecito; quando questa individualità è perduta, il ricorso al sequestro per equivalente è giustificato, ma la sua efficacia dipende dalla concreta disponibilità di beni/valori nella sfera dei soggetti richiamati.
- Il terzo interessato (società/terza parte) può vedere annullato il sequestro se risulta che la misura è stata eseguita esclusivamente per raggiungere disponibilità attribuite a un indagato; tuttavia, la giurisprudenza su chi possa effettivamente contestare i presupposti della misura reale non è risolta dalla decisione di inammissibilità e va valutata caso per caso.
- In presenza di contestazioni sul periculum in mora o sulla motivazione del sequestro, il tribunale del riesame ha la possibilità di chiedere integrazioni o di motivare compiutamente; se la motivazione è ritenuta insufficiente, il rimedio è l'annullamento della misura, salvo che detta integrazione possa produrre un risultato pratico diverso in sede di impugnazione.
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