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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22039/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare di una società poi fallita contro ex amministratori e sindaci, tra cui gli eredi di un sindaco deceduto. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto che tali eredi fossero legittimamente convenuti perché, secondo la ricostruzione svolta, il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari che non compia l'inventario nel termine di legge è considerato erede puro e semplice, con conseguente inefficacia della rinuncia successiva anche nei confronti dei creditori del de cuius. Le eredi proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 485 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte d'appello applicato la regola dell'accettazione presunta/inefficacia della rinuncia; 2) violazione degli artt. 50-bis, 50-quater, 161, 162 c.p.c. e, in subordine, degli artt. 102, 103 e 112 c.p.c., in relazione alla nullità della sentenza di primo grado resa dal giudice monocratico anziché dal tribunale collegiale; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 161 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sempre con riguardo alle statuizioni del giudice d'appello sulla nullità della decisione di primo grado e sui suoi effetti. Prima dell'esame dei motivi, tuttavia, sia il ricorso principale sia quello incidentale condizionato sono stati oggetto di rinuncia reciproca, con accettazione delle rispettive rinunce da parte delle controparti costituite.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto delle rinunce reciproche al ricorso principale e al ricorso incidentale condizionato, entrambe accettate, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando un principio di stretta interpretazione della norma, applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 485 c.c.

    richiamato come norma sull'accettazione presunta dell'eredità per mancato inventario nel termine; nel merito del giudizio di merito era stata interpretata dalla corte territoriale nel senso che il chiamato nel possesso dei beni ereditari che non compia l'inventario nei termini è considerato erede puro e semplice

  • art. 484 c.c.

    richiamato come disposizione sull'accettazione con beneficio d'inventario, connessa al termine per l'inventario

  • art. 519 c.c.

    richiamato in relazione alla rinuncia all'eredità e alla sua efficacia nei confronti dei creditori del de cuius

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nei motivi di ricorso per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia e, nel ragionamento della corte d'appello, in relazione alle statuizioni sui limiti del thema decidendum

  • art. 50-bis c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma processuale sulla composizione del tribunale e sulla decisione collegiale

  • art. 50-quater c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di vizi derivanti dall'inosservanza della composizione dell'organo giudicante

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato in tema di nullità della sentenza e regime di deducibilità del vizio

  • art. 162 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla disciplina della nullità processuale

  • art. 102 c.p.c.

    invocato in via subordinata nel secondo motivo, in relazione al litisconsorzio necessario

  • art. 103 c.p.c.

    invocato in via subordinata nel secondo motivo, in relazione al litisconsorzio facoltativo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base formale dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    base formale del terzo motivo per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ribadisce che l'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità e improcedibilità

Massime di principio

  • In cassazione, la rinuncia reciproca al ricorso principale e al ricorso incidentale, se accettata dalle controparti costituite, comporta l'estinzione del giudizio.
  • La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica; pertanto non opera quando il ricorso per cassazione sia definito per rinuncia.
  • Il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari è soggetto all'onere di procedere all'inventario nel termine di legge; il mancato rispetto di tale onere può comportare conseguenze sulla posizione successoria e sulla spendibilità della rinuncia verso i creditori del de cuius.
  • Le nullità processuali devono essere dedotte e apprezzate secondo il regime positivo delle norme sulla composizione del giudice e sul vizio della sentenza, ma nel caso di estinzione del giudizio di legittimità la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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