Cassazione Civile, Ordinanza n. 25331/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dalla società per ottenere la restituzione di una somma di euro 11.129,65 che il lavoratore aveva percepito in esecuzione di una precedente sentenza del Tribunale di Roma, poi riformata in appello con esclusione del diritto sostanziale posto a fondamento del pagamento. Il Tribunale aveva accolto la domanda restitutoria; la Corte d'appello, invece, aveva rigettato la domanda ritenendo non provato il pagamento della somma oggetto di ripetizione, giudicando non decisivo il modello 770/2002 e poco attendibile la testimonianza del responsabile dell'ufficio recuperi. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dei principi in tema di onere della prova e prova per presunzioni, sostenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente utilizzato il ragionamento presuntivo e avesse erroneamente escluso la prova dell'avvenuto pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del merito e una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservate al giudice di merito e non scrutinabili in sede di legittimità se la motivazione non presenta vizi logici rilevanti. Ha precisato che la censura sull'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere della prova tra le parti, non quando si contesti la valutazione dell'esito della prova. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma è ravvisabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove e l'esito dell'istruttoria.
Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per ribadire che il ricorso alle presunzioni semplici e la selezione dei fatti noti sono apprezzamenti di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
Il giudice di merito valuta l'opportunità di ricorrere alle presunzioni semplici, i fatti da porre a base del ragionamento e la loro idoneità logica; il controllo di legittimità non può trasformarsi in rivalutazione del fatto.
Le censure prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione sono inammissibili quando, nella sostanza, chiedono una nuova valutazione del merito e delle prove.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti secondo il rito camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L'interpretazione di un atto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione inadeguata.
Massime di principio
- L'apprezzamento circa l'opportunità di ricorrere alla prova presuntiva, l'individuazione dei fatti noti e la verifica della loro gravità, precisione e concordanza costituiscono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando sia errata la distribuzione dell'onere della prova; se invece si contesta la lettura delle risultanze istruttorie, la doglianza attiene al merito e può rilevare solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- L'interpretazione di un documento è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una lettura alternativa, salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione logicamente inidonea.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili senza dover confutare espressamente ogni elemento probatorio non accolto.
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