Cassazione Civile, Ordinanza n. 04640/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
Alcuni proprietari di terreni espropriati contestavano la trattenuta del 20% operata dal Comune, quale sostituto d’imposta, sulle somme corrisposte a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione. Gli espropri risalivano al 1982 e al 1983; le indennità provvisorie non erano state accettate e, dopo un contenzioso davanti alla Corte d’appello di Bologna per la determinazione dell’indennità definitiva, le parti avevano sottoscritto nel 1996 due accordi transattivi che prevedevano espressamente il pagamento senza applicazione della ritenuta di cui all’art. 11 della L. n. 413/1991, assumendo che l’esproprio fosse anteriore al 31 dicembre 1988. Nonostante ciò, al momento dell’incasso il Comune aveva applicato la ritenuta. I contribuenti avevano quindi chiesto il rimborso all’Amministrazione finanziaria, sostenendo che l’imposizione non fosse dovuta sia per l’anteriorità degli espropri rispetto alla data rilevante della legge, sia soprattutto per il colpevole e ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento delle indennità, ritardo che avrebbe imposto di non applicare retroattivamente il prelievo fiscale. Con il ricorso per cassazione deducevano: 1) omessa pronuncia e difetto di motivazione sul primo motivo d’appello; 2) violazione degli artt. 1372 e 1965 c.c., dell’art. 11, commi 5 e 7, L. n. 413/1991, nonché dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 Protocollo addizionale, assumendo che gli accordi transattivi rendevano la plusvalenza non imponibile; 3) ulteriore violazione della medesima normativa fiscale e convenzionale, oltre a omessa motivazione, per non avere la sentenza valutato l’incidenza del ritardo nel pagamento delle indennità e delle conseguenti ragioni di ingiustizia dell’imposizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione. Ha ritenuto fondati i motivi nella parte in cui la CTR aveva applicato in modo automatico il principio di cassa, senza valutare adeguatamente la durata e le cause del ritardo nella liquidazione delle indennità espropriative e le sue conseguenze sulla imponibilità della plusvalenza. Ha invece dichiarato infondata la pretesa dei ricorrenti di fondare l’esonero dalla ritenuta sulle clausole inserite nelle transazioni con il Comune, perché un accordo tra sostituto d’imposta e contribuente non può disapplicare un prelievo dovuto all’erario. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare il fatto storico del ritardo e verificare se esso sia di tale consistenza da escludere l’assoggettamento a tassazione, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413
commi 5 e 7; e richiamo al comma 9 nel fatto
la plusvalenza derivante da espropriazione è, di regola, assoggettata a prelievo se la percezione avviene dopo l’entrata in vigore della legge; tuttavia, se il pagamento dell’indennità interviene dopo per ingiustificato ritardo della P.A., l’imposizione retroattiva può non operare per evitare contrasto con principi costituzionali e convenzionali
invocato dai ricorrenti per sostenere la vincolatività degli accordi transattivi, ma ritenuto non idoneo a incidere sull’obbligazione tributaria verso l’erario
richiamato per qualificare gli accordi come transazioni, ma non ritenuto sufficiente a escludere la ritenuta fiscale
utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omessa motivazione
dedotto per omessa pronuncia sul primo motivo d’appello
dedotto per difetto di motivazione della sentenza impugnata
art. 6 CEDU
richiamato a sostegno della necessità di una soluzione conforme ai principi del giusto processo e dell’equità della decisione fiscale
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato quale parametro convenzionale di tutela del diritto di proprietà contro applicazioni fiscali sproporzionate
art. 97 Cost.
richiamato, insieme agli altri parametri costituzionali, per escludere un’applicazione retroattiva irragionevole del prelievo
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato come parametro di conformità al diritto convenzionale
art. 111, commi 1 e 2, Cost.
richiamato in relazione ai principi di ragionevolezza e giusto processo applicati alla vicenda
non citato espressamente nel testo decisionale come regola oggetto di esame, ma non rilevante ai fini della ratio
Massime di principio
- In materia di tassazione delle plusvalenze da espropriazione, il criterio temporale di riferimento non può essere applicato in modo meccanico: se il pagamento dell’indennità interviene dopo l’entrata in vigore della norma fiscale ma il procedimento ablatorio è anteriore alla data discriminante, occorre verificare se il ritardo nella liquidazione sia ingiustificato e imputabile alla pubblica amministrazione.
- Quando la corresponsione dell’indennità espropriativa è tardiva per un ritardo rilevante e non giustificato dell’amministrazione, l’assoggettamento a imposizione della plusvalenza può risultare incompatibile con i principi costituzionali e convenzionali che impongono un giusto equilibrio tra interesse fiscale pubblico e tutela del diritto patrimoniale del contribuente.
- Gli accordi transattivi stipulati tra espropriato e ente espropriante non possono vincolare l’erario né escludere, per pattuizione privata, una ritenuta fiscale legalmente dovuta dal sostituto d’imposta.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente sulla durata, sulle cause e sulle conseguenze del ritardo nel pagamento dell’indennità, poiché tali elementi sono decisivi per stabilire se la plusvalenza sia o meno imponibile.
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