Cassazione Civile, Ordinanza n. 25855/2021 del 23/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da alcuni creditori e da altri soggetti contro un trasferimento della quota del 50% di immobili siti in Aosta, disposto in favore di una coniuge all'interno di un verbale di separazione consensuale omologato dal tribunale. Il Tribunale ha dichiarato inefficace l'atto nei confronti degli attori; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i soccombenti hanno proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente, per asserita adesione acritica alla decisione di primo grado; 2) violazione dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria; 3) violazione degli artt. 138 e 140 c.p.c. per mancata ammissione della querela di falso sulla notificazione e per asserita inesistenza/nullità della notifica; 4) violazione degli artt. 2901 e 2903 c.c., sostenendo, tra l'altro, che la prescrizione decorresse dall'atto e non dalla trascrizione, che mancassero eventus damni e consilium fraudis, e che il credito fosse successivo o comunque garantito da altri beni; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e questione di costituzionalità, per la condanna alle spese del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e non confrontato con la motivazione effettiva della sentenza d'appello; infondato il secondo, chiarendo che l'azione revocatoria non rientra nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, poiché non verte su diritti reali ma sulla conservazione della garanzia patrimoniale; inammissibile il terzo, perché la notificazione, pur eventualmente affetta da nullità, era stata sanata dal raggiungimento dello scopo essendo i convenuti tempestivamente costituiti; parzialmente inammissibile e per il resto infondato il quarto, ribadendo che per gli atti soggetti a trascrizione la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria decorre dalla pubblicità dell'atto, e che le ulteriori doglianze tendevano a un inammissibile riesame del merito; manifestamente infondato il quinto, poiché il patrocinio a spese dello Stato non esonera la parte soccombente dalla rifusione delle spese alla controparte. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria rende inefficace nei confronti dei creditori l'atto dispositivo patrimoniale del debitore, senza incidere sulla sua validità tra le parti.
La prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, per atti soggetti a trascrizione, decorre dalla pubblicità dell'atto verso i terzi, non dal mero compimento materiale dell'atto.
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010
Il tentativo obbligatorio di mediazione non si applica all'azione revocatoria, poiché non concerne la qualificazione o attribuzione di diritti reali.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è assente o meramente apparente; non basta che il giudice d'appello condivida la decisione di primo grado se effettua un vaglio critico dei motivi di gravame.
In appello non è richiesto un autonomo modello motivazionale se la decisione mostra di aver esaminato e disatteso specificamente le censure.
Richiamato in relazione alla doglianza sulla notificazione, ma non è stata ravvisata violazione rilevante ai fini della decisione.
La notifica eseguita ai sensi di tale norma, se andata a buon fine e seguita da tempestiva costituzione del destinatario, non integra inesistenza dell'atto; al più nullità sanata dal raggiungimento dello scopo.
Il vizio di violazione di legge non consente un riesame del fatto; occorre che l'accertamento fattuale del giudice di merito conduca realmente alla sussunzione invocata dal ricorrente.
È il parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
La parte soccombente resta tenuta alla rifusione delle spese processuali anche se ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma non ritenuto fondato alcun presupposto per derogare alla regola della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria non è una controversia in materia di diritti reali: ha solo effetti di inefficacia relativa verso i creditori e, quindi, non è soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione previsto per le liti reali.
- La prescrizione dell'azione revocatoria relativa a beni soggetti a trascrizione decorre dalla pubblicità dell'atto nei confronti dei terzi, perché solo da quel momento il diritto può essere utilmente fatto valere.
- La notificazione eseguita con forme irregolari ma giunta a destinazione e seguita dalla tempestiva costituzione del destinatario è, al più, nulla e non inesistente; la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo.
- Nel giudizio di legittimità il motivo formalmente qualificato come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti o a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La motivazione della sentenza d'appello non è nulla se il giudice, pur aderendo alla decisione di primo grado, mostra di avere esaminato specificamente le censure formulate con l'impugnazione.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esonera la parte soccombente dalla condanna alle spese in favore della controparte vincitrice.
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