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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25436/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso originava dal diniego dell'Agenzia delle entrate al rimborso di imposte (Irpef e Ilor) relative agli anni 1990-1992 per redditi da partecipazione nella s.n.c. "F.lli Candido Giorgio e Salvatore". Il contribuente invocava l'art. 9, comma 17, L. 27/12/2002 n. 289 (agevolazioni per le aree colpite dal sisma 1990) e otteneva il rimborso in primo grado e in appello. L'Agenzia ricorreva in Cassazione denunciando la violazione dell'art. 1, comma 665, L. 23/12/2014 n. 190 e la decisione della Commissione UE C(2015)5549 che ha dichiarato il regime incompatibile quale aiuto di Stato, sostenendo che il beneficio concesso a soggetti che svolgono attività economica deve essere verificato alla luce della normativa UE (compatibilità come aiuto de minimis o quale compensazione per calamità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che, essendo il contribuente socio nominativo della s.n.c. e il rimborso riferito a redditi derivanti dalla partecipazione nella società, occorra verificare la compatibilità del beneficio con la disciplina degli aiuti di Stato (Decisione Commissione UE C(2015)5549 e relative norme sui de minimis). La sentenza d'appello è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per valutare la sussistenza dei presupposti di compatibilità con il diritto UE e per la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 comma 17

    prevede agevolazioni fiscali per soggetti colpiti dal sisma del 1990 in relazione al triennio 1990-1992

    La norma è la fonte nazionale che ha consentito la richiesta di rimborso, ma la sua applicazione ai soggetti che svolgono attività economica va valutata alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 comma 665

    stabilisce il diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 a determinate condizioni e fissa i termini per la presentazione dell'istanza

    La Corte richiama la norma come criterio temporale e soggettivo per il rimborso, ma sottolinea che l'applicazione a imprenditori è sospesa in considerazione della verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea

  • Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final (14/08/2015)

    dichiara incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto oggetto (art. 9 comma 17 L. 289/2002 e successive) salvo casi di aiuto individuale conforme ai regolamenti de minimis o compatibile come compensazione per calamità

    La decisione vincola il giudice nazionale: i benefici erogati a soggetti che svolgono attività economica devono essere verificati per compatibilità con la disciplina UE (de minimis o compensazione per danni da calamità) e, in mancanza, il beneficio va negato

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 108 par. 3 e art. 107 par. 2 lett. b

    art. 108(3) disciplina la notifica degli aiuti di Stato; art. 107(2)(b) riguarda gli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali

    La Corte prende la decisione della Commissione come fondamento del principio che gli aiuti non notificati o non compatibili sono incompatibili; tuttavia gli aiuti possono essere ammessi se rientrano nelle eccezioni come la compensazione per calamità, con nesso diretto e senza sovracompensazione

  • Regolamenti UE sul de minimis (Reg. (CE) n. 1407/2013 e Reg. (CE) n. 717/2014)

    regolano la soglia e le condizioni per considerare un aiuto come de minimis

    Se il beneficio individuale rientra nei limiti e condizioni del regolamento de minimis, può essere considerato compatibile; se la soglia è superata, l'agevolazione deve essere negata integralmente

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21 comma 2

    norma procedurale per la presentazione dell'istanza di rimborso al fine di esperire l'azione

    Usata per valutare la tempestività formale della domanda di rimborso (termine biennale calcolato dalla data di entrata in vigore della legge rilevante)

Massime di principio

  • Se il beneficiario del rimborso o dell'agevolazione fiscale svolge un'attività economica (es. è socio di una società), il beneficio va valutato come possibile aiuto di Stato e la sua compatibilità con il mercato interno deve essere verificata secondo la Decisione C(2015)5549 e le norme TFUE
  • Occorre verificare se il beneficio rientra nel perimetro del regolamento de minimis: documentare tutti gli aiuti de minimis percepiti è essenziale perché, se la soglia è superata, l'agevolazione va negata nella sua interezza
  • In alternativa, l'agevolazione può essere compatibile se qualificabile come compensazione diretta per danni da calamità naturali (art. 107(2)(b) TFUE): è necessario provare il nesso chiaro e diretto tra danno subito e aiuto e dimostrare l'assenza di sovracompensazione (scorporare indennizzi assicurativi o altri aiuti)
  • Per i soggetti non esercitanti attività economica (p.es. privati che non sono imprese) l'agevolazione è meno esposta al rischio di essere qualificata come aiuto di Stato; documentare la natura non imprenditoriale del reddito può essere decisivo
  • I giudici nazionali devono dare attuazione alle decisioni della Commissione UE e possono disapplicare norme interne contrastanti; pertanto, anche se una norma nazionale prevede il rimborso, l'erogazione va subordinata alla verifica di compatibilità UE
  • Sul piano procedurale, verificare sempre i termini previsti per la presentazione dell'istanza di rimborso (art. 1 comma 665 e successive modifiche) e adeguarsi alle decorrenze stabilite dalla normativa di conversione e interventi successivi

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