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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25497/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata nella parte censurata relativa al difetto di integrazione del contraddittorio e ha rinviato al Tribunale di Vicenza per un nuovo giudizio con il contraddittorio integrato. Ha disposto inoltre che il giudice di primo grado provveda anche sulle spese della fase di legittimità.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti avevano proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il riconoscimento della proprietà esclusiva di porzione di sottotetto sovrastante il loro appartamento. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale domanda incideva sulla titolarità dei diritti dei singoli condomini e quindi richiedeva il litisconsorzio necessario di tutti i condomini: l'integrazione del contraddittorio non è stata effettuata, così determinando vizio processuale rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Il vizio per mancata integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario deve essere rilevato d'ufficio; il giudice è tenuto ad accertare e ordinare l'integrazione delle parti quando la domanda incida sulla condizione giuridica di più soggetti

  • art. 1117 c.c.

    Riguarda la determinazione dei beni comuni nell'edificio condominiale; qui la normativa è richiamata in relazione alla presunzione di condominialità del sottotetto e alla questione se la richiesta di proprietà esclusiva potesse incidere su diritti di comproprietari

  • artt. 34 e 36 c.p.c.

    Richiamati come disciplina generale delle domande riconvenzionali; la Corte evidenzia che una riconvenzionale diretta a dichiarare la proprietà esclusiva di un bene comune rende necessario il coinvolgimento di tutti i comproprietari

  • art. 1131 c.c.

    Richiamato in dottrina e giurisprudenza: l'amministratore può essere convenuto per azioni relative alle parti comuni, ma il suo potere di rappresentanza non si estende alle azioni che incidono sulla titolarità dei diritti di comproprietà, sicché non supplisce all'obbligo di convocare tutti i condomini quando la loro titolarità è posta in discussione

  • art. 383 e art. 354 c.p.c.

    Disciplinano gli effetti della cassazione e il rinvio: la causa è rimessa al giudice di primo grado per ulteriore istruttoria e decisione con il contraddittorio integrato

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio nelle specifiche forme emergenti dalla normativa emergenziale e processuale

  • art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 n.4 c.p.c.

    Norme relative ai requisiti della motivazione delle sentenze: i ricorrenti avevano denunciato insufficiente o contraddittoria motivazione su vari punti, ma tali censure sono state assorbite dalla decisione sul vizio di contraddittorio

Massime di principio

  • Quando in una causa condominiale viene proposta una domanda riconvenzionale volta a dichiarare la proprietà esclusiva di una porzione di bene comune, si configura in genere un litisconsorzio necessario e occorre che tutti i condomini siano parte del processo; la mancata integrazione del contraddittorio può invalidare la sentenza
  • L'amministratore può agire o essere convenuto per tutelare i diritti sui beni comuni, ma non può sostituirsi ai singoli condomini quando la causa investe la titolarità esclusiva o la consistenza della comproprietà; in tali casi è necessario chiamare tutti i comproprietari
  • Il giudice ha il dovere di verificare d'ufficio l'eventuale necessità di integrazione del contraddittorio (art. 102 c.p.c.): non è efficace per i suoi effetti una riconvenzionale "condizionata" all'integrazione delle parti, perché l'integrità del contraddittorio va valutata al momento in cui la lite sorge
  • Le questioni processuali (contraddittorio, litisconsorzio, integrazione delle parti) possono assorbire censure di merito: se il vizio processuale è rilevante, il rimedio è spesso la cassazione e il rinvio per nuovo giudizio con contraddittorio regolare
  • In casi analoghi, prima di investire il merito (p. es. esame di titoli di acquisto o uso del locale), il giudice deve assicurare che tutte le parti necessarie siano presenti; altrimenti le decisioni sulla proprietà esclusiva rischiano di essere infirmate

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