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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25435/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n.1457/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello delle società contribuenti contro, in parte, gli avvisi di accertamento per Ires (anni 2006, 2007 e 2008) e Irap (anno 2006). L'Amministrazione aveva rettificato le perdite 2003 della consolidata, contestando maggiori imponibili e imposte per gli anni 2006-2008 e irrogando sanzioni; le società avevano impugnato tali avvisi. Il ricorso in Cassazione mirava alla cassazione della pronuncia della C.T.R.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere: 1) con riferimento agli avvisi Ires 2007 e Irap 2006 la controversia è stata definita ex art.6 (definizione agevolata) mediante il pagamento operato dalla consolidata; 2) con riferimento all'avviso Ires 2006 la materia del contendere è risultata comunque esaurita a seguito del definitivo annullamento dell'avviso Ires 2008 (sentenza n.2693/13/2017 della C.T.R. divenuta definitiva), per cui non sussistono più rapporti liquidevoli suscettibili di essere influenzati da una pronuncia successiva. Il P.G. ha chiesto l'estinzione e l'Agenzia ha aderito; la Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art.6, d.l. n.199/2018 (richiamato dal d.l. n.119/2018)

    Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, anche in Cassazione, mediante domanda e pagamento; prevede la possibilità di sospendere il processo per consentire la definizione.

  • art.6, decimo comma, d.l. n.119/2018

    Previsione procedurale di sospensione del processo fino al termine stabilito (richiamata dalle parti per ottenere la sospensione delle pendenze durante la definizione).

  • art.6, quattordicesimo comma, d.l. n.119/2018

    la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri

    La definizione perfezionata da un soggetto obbligato in solido (qui: la consolidata) produce effetti anche nei confronti degli altri soggetti solidalmente responsabili (qui: la consolidante), rendendo efficace la definizione rispetto a entrambi.

  • art.375, ultimo comma, e art.380-bis, cod. proc. civ.

    Norme processuali richiamate per la fissazione del ricorso per camera di consiglio e per il procedimento in materia di sospensione/definizione; qui usate per la gestione dell'udienza e del calendario di trattazione.

  • sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n.2693/13/2017

    Decisione di annullamento dell'avviso Ires 2008 che è diventata definitiva per mancata impugnazione dall'Amministrazione; ha effetto di res judicata e ha determinato l'esaurimento dei rapporti liquidevoli collegati all'accertamento 2006, contribuendo alla cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La procedura di definizione agevolata prevista dall'art.6 (d.l. n.199/2018 e successivi richiami) può estinguere singole posizioni di una controversia anche se proposta dalla sola società consolidata; per i rapporti di solidarietà fiscale la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri soggetti solidalmente responsabili.
  • Quando una controversia tributaria è stata definita tramite pagamento regolarmente attestato o quando atti impugnati sono stati definitivamente annullati con decisione divenuta irrevocabile, la materia del contendere può considerarsi cessata e il giudizio dichiarato estinto.
  • La dichiarazione di estinzione può essere richiesta congiuntamente dalle parti o dal pubblico ministero e la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite se esistono giusti motivi legati all'andamento complessivo del procedimento.
  • È necessario depositare documentazione probatoria del perfezionamento della definizione (pagamenti, attestazioni di ammissibilità) e della definitività di eventuali sentenze di annullamento, per consentire alla Corte di verificare l'effettiva cessazione degli effetti sostanziali della controversia.
  • Se una pronuncia sulla legittimità di un atto non potrebbe più produrre effetti concreti in termini di recupero d'imposte, interessi o sanzioni (per es. per via di definizione o di annullamento definitivo di atti collegati), il giudizio è spesso destinato a essere estinto per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di rapporti complicati tra accertamenti su anni diversi, l'annullamento definitivo di un atto successivo può determinare l'esaurimento dei rapporti riferiti a un atto anteriore quando le liquidazioni sono interdipendenti.

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