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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25478/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze (n.1932/2016) relativa all'opposizione all'esecuzione promossa contro l'esecuzione di uno sfratto: rilevanza della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (ordinanza di convalida di sfratto) intervenuta in sede di cognizione e questione sulla competenza per la domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso incidentale dei Ronca ritenendo tardivo l'appello di Vannucci: la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio (art. 382, comma 3 c.p.c.) perché il processo non poteva essere proseguito; il ricorso principale di Vannucci è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Inoltre, la Corte ha enunciato due principi di diritto: (1) se un titolo esecutivo giudiziale viene caducato in sede di cognizione, il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale valutando i soli motivi originari dell'opposizione; (2) la domanda di risarcimento per esecuzione intrapresa senza la normale prudenza ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., deve di regola essere proposta nel giudizio di cognizione dove il titolo si è formato; solo se questa sede non è più percorribile, la domanda può essere proposta davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione e, in extremis, in un giudizio autonomo quando sussista impossibilità di fatto o di diritto alle precedenti sedi.

Norme richiamate

  • art. 363 c.p.c.

    Permette alla Corte di enunciare principi di diritto nell'interesse della legge anche d'ufficio; utilizzato per formulare i principi chiarificatori sulla caducazione del titolo e sulla competenza per l'art. 96 c.p.c.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Base normativa per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata quando il processo non può essere proseguito; applicata per cassare la sentenza impugnata dopo accoglimento del ricorso incidentale.

  • art. 96 c.p.c.

    Regola la responsabilità processuale per chi agisce senza la normale prudenza; la Corte precisa che la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 2, va di regola proposta nel giudizio di cognizione in cui si è formato il titolo esecutivo, salvo impossibilità.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; utilizzata nel contesto per definire le regole processuali dell'opposizione e la possibilità di chiedere risarcimento per esecuzione illegittima.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Norma sul rito locatizio e sulla procedura applicabile nelle controversie di locazione; richiamata nella discussione sul rito seguito nel giudizio di opposizione all'esecuzione.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Riferimento processuale alla natura della sentenza di primo grado nel procedimento disputato; citato nel quadro fattuale per la qualificazione del rito seguito in primo grado.

  • art. 618-bis c.p.c.

    Norma speciale richiamata in relazione ai giudizi in materia di locazione e alle caratteristiche dell'esecuzione in tale ambito; inserita nel confronto sui riti applicabili.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato in relazione al termine di impugnazione (termine lungo di un anno) applicabile ratione temporis per la tempestività dell'appello, usato per affermare la tardività dell'appello di Vannucci.

  • art. 624, terzo comma, c.p.c. (natura normativa citata nel testo)

    Citato rispetto alle modalità di estinzione anticipata della procedura esecutiva; la Corte segnala che il giudice dell'opposizione non può utilizzare meccanismi di estinzione quando è chiamato a decidere la domanda di risarcimento ove procedibile.

Massime di principio

  • Se un titolo esecutivo giudiziale viene caducato in sede di cognizione mentre è pendente l'opposizione all'esecuzione, il giudice dell'opposizione deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando i soli motivi originari di opposizione
  • La domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. per esecuzione intrapresa senza la normale prudenza deve, di regola, essere proposta nel giudizio di cognizione in cui il titolo si è formato o dove deve divenire definitivo
  • La domanda ex art. 96 può essere proposta davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione solo se la sede della cognizione non è più percorribile per preclusioni processuali o perché il giudizio si è già concluso; in extremis è ammessa un'azione autonoma se entrambe le sedi non sono percorribili
  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione i termini per impugnare sono perentori e non soggetti alla sospensione feriale; il giudice deve verificare d'ufficio la tempestività delle impugnazioni
  • Il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve comunque verificare d'ufficio l'esistenza e la permanenza del titolo esecutivo per tutta la durata del processo esecutivo (nulla executio sine titolo)

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