Cassazione Civile, Ordinanza n. 04820/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. In un precedente passaggio di legittimità la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio il decreto della Corte d'appello di Roma che aveva liquidato l'indennizzo e le spese. Il giudice di rinvio ha confermato la condanna del Ministero al pagamento dell'equo indennizzo di euro 1.600,00, ma ha liquidato le spese del giudizio di rinvio in euro 1.300,00 per compensi, oltre accessori, escludendo il compenso per la fase istruttoria e applicando l'aumento del 30% richiesto per l'uso di tecniche informatiche. La ricorrente ha proposto due motivi: 1) nullità del decreto per motivazione mancante, apparente o incomprensibile nella liquidazione delle spese del rinvio, perché il giudice non avrebbe indicato parametri, tabella, scaglione, fasi svolte e criterio di quantificazione; 2) violazione delle norme sulle spese e sui compensi professionali per avere liquidato importi inferiori ai minimi tabellari, non remunerativi del lavoro svolto e per avere illegittimamente escluso il compenso della fase istruttoria/trattazione, nonostante l'applicazione del D.M. n. 147 del 2022 e la maggiorazione del 30%.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi nei limiti indicati. Ha affermato che, in materia di spese processuali, il giudice non può liquidare compensi inferiori ai minimi di tabella. Ha inoltre chiarito che, ai fini della liquidazione del compenso, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede un autonomo compenso per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione che la comprende; perciò il relativo compenso non poteva essere escluso solo perché la fase istruttoria non si era svolta. Ha ritenuto applicabile ratione temporis il D.M. n. 147 del 2022 e ha determinato il compenso corretto per il giudizio di rinvio in euro 1.895,40, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato nei limiti delle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 494,00 per compensi più euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali, con distrazione.
Norme richiamate
richiamata quale base del precedente giudizio di opposizione in materia di equa riparazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro della dedotta nullità per motivazione mancante o apparente
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione anomala
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
indicato come vizio processuale dedotto per nullità del decreto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come vizio di violazione di legge per la liquidazione delle spese
richiamato nei parametri di liquidazione e nel valore della causa
richiamato ai fini della determinazione del valore della causa
richiamato per il principio di soccombenza nella condanna alle spese
richiamato a fondamento del criterio di adeguatezza del compenso professionale
art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794
richiamato nei parametri sulla liquidazione dei compensi professionali
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato in tema di compensi professionali forensi
richiamato quale disciplina dei parametri forensi e della fase di trattazione comprensiva della fase istruttoria
art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per la maggiorazione del 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche
richiamato solo come modifica intermedia del D.M. n. 55 del 2014
ritenuto applicabile ratione temporis ai fini della liquidazione dei compensi
usato per decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- In materia di liquidazione delle spese processuali, il giudice non può porre a carico della parte soccombente un compenso inferiore ai minimi tabellari applicabili.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali forensi, la fase di trattazione comprende anche la fase istruttoria, sicché il relativo compenso va considerato nel computo anche se l'istruttoria non si sia concretamente svolta, quando la tabella preveda un compenso unitario per tale fase.
- Quando il giudice di rinvio è chiamato a riesaminare il quantum della pretesa, non è giustificata l'esclusione del compenso per la fase istruttoria solo perché il rinvio riguarda una controversia semplice o il giudizio si concentri prevalentemente sulla quantificazione.
- Il valore della causa, ai fini della liquidazione dei compensi nel giudizio di rinvio, va determinato avuto riguardo all'intero importo dell'equo indennizzo oggetto della controversia e non al solo incremento o residuo oggetto di riesame.
- Se la causa è definita con decisione nel merito dalla Corte di cassazione ex art. 384, comma 2, c.p.c., non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- rami
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