Cassazione Penale, Sentenza n. 33334/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato gli arresti domiciliari applicati dal giudice per le indagini preliminari in relazione al concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., sostenendo che, pur essendo stati rispettati i termini di deposito del dispositivo e della motivazione, la traduzione in lingua inglese e la comunicazione degli atti erano avvenute tardivamente e senza avviso di deposito, con conseguente lesione dei principi di brevità e certezza del giudizio de libertate. Con il secondo motivo ha contestato la gravità indiziaria, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti: il rinvenimento nell'abitazione di una modica quantità di hashish, di un bilancino e di altri oggetti non avrebbe dimostrato il suo coinvolgimento; il ritardo nell'apertura della porta sarebbe dipeso dal fatto che stava dormendo; la sostanza e il telefono sequestrato sarebbero appartenuti al coindagato ospitato; il via vai di persone dall'abitazione si sarebbe verificato quando egli era assente per lavoro. Ha inoltre dedotto l'insussistenza o l'insufficienza della motivazione sul pericolo di reiterazione, sull'omessa prognosi relativa alla sospensione condizionale della pena e sull'adeguatezza e proporzionalità degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico: il deposito del dispositivo e della motivazione era avvenuto nei termini previsti dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.; la tardiva traduzione e comunicazione del provvedimento non determinano nullità, ma incidono, secondo l'orientamento richiamato, sulla decorrenza del termine per il ricorso quando l'indagato abbia effettiva conoscenza del contenuto dell'atto. Inoltre, il ricorrente non aveva indicato concretamente quale pregiudizio fosse derivato dal ritardo. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame aveva valorizzato, in modo non manifestamente illogico, il ritardo nell'apertura della porta, il tentativo del coindagato di disfarsi della droga, il rinvenimento di hashish e bilancino nell'abitazione, nonché l'ospitalità prestata a persona con precedenti specifici. La motivazione sul pericolo di reiterazione e sull'adeguatezza degli arresti domiciliari è stata ritenuta congrua. La Corte ha inoltre precisato che, una volta ravvisato il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non occorre motivare sulla prognosi di sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
Norma contestata quale base del concorso di persone nel reato.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice provvisoriamente applicata per la detenzione di sostanze stupefacenti destinata allo spaccio.
Il rispetto dei termini di deposito del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza del riesame è sufficiente quanto agli adempimenti temporali previsti dalla norma; il ritardo nella traduzione non comporta, di per sé, nullità.
La Corte richiama la disposizione per evidenziare che l'ordinanza di rigetto del riesame non rientra tra gli atti necessariamente soggetti a traduzione ai sensi di tale comma.
La Corte richiama la disposizione distinguendo gli atti essenziali alla conoscenza dell'accusa da un'ordinanza cautelare successiva.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
Norma indicata per i motivi di ricorso relativi alla violazione di legge.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il pericolo concreto di reiterazione può essere desunto dalle modalità del fatto e dalla condotta dell'indagato; la sua sussistenza esonera dall'obbligo di motivare sulla prognosi di sospensione condizionale della pena.
Norma invocata dalla difesa in tema di prognosi e proporzionalità della misura; la Corte non ha ravvisato un vizio motivazionale rilevante.
La possibilità di accesso alla sospensione condizionale è stata ritenuta esclusa in ragione della pena minima edittale collegata alla fattispecie contestata, non qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La mancata qualificazione provvisoria del fatto come detenzione di lieve entità è stata considerata rilevante ai fini dell'accesso alla sospensione condizionale.
Massime di principio
- Il rispetto dei termini di deposito del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza del riesame soddisfa gli adempimenti temporali previsti dall'art. 309, comma 10, c.p.p.; la tardiva traduzione dell'atto destinato a un indagato alloglotto non determina, di per sé, la nullità del provvedimento, ma può incidere sulla decorrenza del termine per l'impugnazione quando l'interessato acquisisca effettiva conoscenza del suo contenuto.
- La doglianza relativa al ritardo nella traduzione e comunicazione di un provvedimento cautelare è generica se non indica il concreto pregiudizio derivato da tale ritardo.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice del riesame una diversa lettura degli elementi indiziari, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
- Ai fini della gravità indiziaria in materia di detenzione di stupefacenti destinata allo spaccio, possono concorrere, quali elementi convergenti, il rinvenimento della sostanza e di strumenti per il confezionamento, la condotta dell'indagato durante la perquisizione e i rapporti con il coindagato che detiene la droga.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione del reato ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. esonera il giudice dall'obbligo di motivare sulla prognosi di concessione della sospensione condizionale della pena.
- La motivazione sulla proporzionalità e adeguatezza degli arresti domiciliari è congrua quando collega la misura alla limitazione degli spostamenti e alla conseguente impedita possibilità di approvvigionamento della droga, anche considerando che l'attività lavorativa dell'indagato potrebbe agevolare la mobilità funzionale alla reiterazione.
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