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Sentenza

Sentenza del 21/05/2019 n. 13617 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, deducendo principalmente l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento presupposta e il difetto di motivazione dell'atto. Ha contestato in particolare che la firma apposta sull'avviso di ricevimento della cartella fosse sua. Nel corso del giudizio è stata accertata, con sentenza definitiva del Tribunale di Genova, la falsità della sottoscrizione risultante dall'avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo e rigettando il primo. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto valida l'iscrizione ipotecaria, e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. L'invalidità della notifica della cartella ha fatto venir meno il presupposto dell'iscrizione ipotecaria, che è stata quindi dichiarata nulla. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre Equitalia Nord S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.900, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    Iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore

    L'iscrizione ipotecaria è legittima solo se sussistono i presupposti della riscossione, tra cui la valida notifica dell'atto presupposto e il mancato pagamento del debito.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Disciplina della notificazione della cartella di pagamento

    La prova del perfezionamento della notifica può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento; tuttavia, se la sottoscrizione del destinatario viene definitivamente dichiarata falsa, viene meno la prova della consegna personale.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 49

    Il ruolo costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva

    Il ruolo e l'estratto di ruolo possono dimostrare l'esistenza e l'entità del credito, ma non sostituiscono la necessaria prova della valida notifica della cartella quando tale notifica è contestata.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50

    La riscossione deve rispettare la sequenza procedimentale prevista dalla legge e non può prescindere dalla valida notificazione degli atti presupposti.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'agente della riscossione deve provare i fatti costitutivi della legittimità dell'iscrizione ipotecaria, inclusa la notifica della cartella presupposta.

  • Art. 1335 c.c.

    La proposta, l'accettazione, la revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.

    La presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario può essere superata quando venga dimostrata l'assenza di colpa o, come nel caso esaminato, l'inesistenza della sottoscrizione attribuita al destinatario.

  • Art. 2808 c.c.

    La costituzione dell'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza.

    L'ipoteca richiede un valido titolo e un valido presupposto giuridico; se l'atto della riscossione su cui si fonda è nullo per omessa notifica, anche l'iscrizione ipotecaria è priva di valido fondamento.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Atti impugnabili e oggetto del ricorso tributario

    La comunicazione di iscrizione ipotecaria può essere impugnata contestando sia l'atto stesso sia la validità degli atti presupposti non notificati.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 16412/2007

    L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

    Il contribuente può impugnare l'atto successivo per denunciare la mancata notifica dell'atto presupposto oppure contestare anche direttamente la pretesa contenuta nell'atto non notificato, nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • Un atto della riscossione che presuppone una cartella o un altro atto precedente è illegittimo se l'ente non prova la valida notifica dell'atto presupposto.
  • L'estratto di ruolo dimostra l'esistenza, la natura e l'importo del credito, ma non prova da solo che la cartella sia stata validamente notificata.
  • L'avviso di ricevimento può essere sufficiente a dimostrare la notifica senza produrre l'intera cartella, salvo che la sua riferibilità o la firma del destinatario siano specificamente e validamente contestate.
  • Una sentenza passata in giudicato che accerta la falsità della firma sull'avviso di ricevimento elimina la prova della consegna personale e rende invalida la notifica.
  • La mancata o invalida notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale, come l'iscrizione ipotecaria, perché interrompe la sequenza necessaria del procedimento di riscossione.
  • Chi contesta la notifica deve formulare una contestazione precisa e, quando necessario, utilizzare gli strumenti probatori idonei, come la querela di falso per negare l'autenticità della sottoscrizione.

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