Cassazione Civile, Ordinanza n. 38034/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto tra due società. L'appaltatrice aveva agito con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo relativo alle opere eseguite. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la committente al pagamento. In appello la committente aveva censurato, tra l'altro, il rito prescelto, l'adesione alle risultanze della CTU svolta in un procedimento di ATP e soprattutto la mancanza di prova dei lavori extra-capitolato, deducendo che non fossero stati richiesti, concordati, autorizzati o eseguiti. La Corte d'appello ha riformato parzialmente la decisione, ritenendo non provata l'esecuzione dei lavori extracontrattuali e osservando che il contratto subordinava ogni opera ulteriore a uno specifico accordo scritto tra le parti. L'appaltatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., omesso esame di fatti decisivi e omessa motivazione in relazione alle opere extracontrattuali, sostenendo che le bolle di accompagnamento, lette insieme alla CTU, dimostrassero l'esecuzione dei lavori e che la controparte non avesse contestato in modo specifico la prova offerta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di appalto, l'appaltatore che agisca per il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria prestazione quando il committente eccepisca l'inadempimento; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente e plausibile escludendo che la prova dei lavori extra contratto fosse stata raggiunta. Non essendovi stato contraddittorio in cassazione per la mancata costituzione della resistente, la Corte ha anche disposto nulla sulle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
indica il rito sommario utilizzato per la domanda di pagamento del corrispettivo
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
regola il riparto dell'onere della prova; nel caso di appalto l'appaltatore che chieda il corrispettivo deve provare l'esatto adempimento quando il committente contesti l'inadempimento
eccezione di inadempimento ex art. 1460
in caso di eccezione di inadempimento si invertono i ruoli probatori, dovendo il creditore dimostrare il proprio adempimento o la mancata scadenza
la disciplina speciale riguarda la garanzia per difformità e vizi dell'opera, ma non deroga al principio generale sull'onere della prova dell'esatto adempimento
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Art. 360 n. 3 c.p.c.
motivo di ricorso dedotto per violazione di legge
Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - Art. 360 n.5 c.p.c.
motivo dedotto per omesso esame di fatti decisivi, ritenuto non idoneo a trasformare il giudizio di legittimità in nuovo giudizio di merito
art. 14 del contratto
ai sensi dell'art. 14 del contratto
le opere ulteriori rispetto a quelle contrattuali richiedevano uno specifico accordo scritto tra le parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002
a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13
parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria prestazione quando il committente eccepisca l'inadempimento o contesti la conformità dell'opera.
- La disciplina speciale dell'appalto sui vizi e difformità dell'opera non deroga al principio generale di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni corrispettive.
- Le opere extra-capitolato devono essere provate dalla parte che ne chiede il pagamento; se il contratto richiede un accordo specifico e scritto, la mera allegazione di documenti non univoci può non essere sufficiente.
- Il controllo della Corte di cassazione non consente una nuova valutazione delle prove o la sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito; è censurabile solo una motivazione assente, illogica o la violazione delle regole legali di ermeneutica.
- La denuncia di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito sotto le spoglie del vizio di legittimità.
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