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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38034/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto tra due società. L'appaltatrice aveva agito con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo relativo alle opere eseguite. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la committente al pagamento. In appello la committente aveva censurato, tra l'altro, il rito prescelto, l'adesione alle risultanze della CTU svolta in un procedimento di ATP e soprattutto la mancanza di prova dei lavori extra-capitolato, deducendo che non fossero stati richiesti, concordati, autorizzati o eseguiti. La Corte d'appello ha riformato parzialmente la decisione, ritenendo non provata l'esecuzione dei lavori extracontrattuali e osservando che il contratto subordinava ogni opera ulteriore a uno specifico accordo scritto tra le parti. L'appaltatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., omesso esame di fatti decisivi e omessa motivazione in relazione alle opere extracontrattuali, sostenendo che le bolle di accompagnamento, lette insieme alla CTU, dimostrassero l'esecuzione dei lavori e che la controparte non avesse contestato in modo specifico la prova offerta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di appalto, l'appaltatore che agisca per il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria prestazione quando il committente eccepisca l'inadempimento; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente e plausibile escludendo che la prova dei lavori extra contratto fosse stata raggiunta. Non essendovi stato contraddittorio in cassazione per la mancata costituzione della resistente, la Corte ha anche disposto nulla sulle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

    indica il rito sommario utilizzato per la domanda di pagamento del corrispettivo

  • art. 2697 c.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova; nel caso di appalto l'appaltatore che chieda il corrispettivo deve provare l'esatto adempimento quando il committente contesti l'inadempimento

  • art. 1460 c.c.

    eccezione di inadempimento ex art. 1460

    in caso di eccezione di inadempimento si invertono i ruoli probatori, dovendo il creditore dimostrare il proprio adempimento o la mancata scadenza

  • art. 1667 c.c.

    la disciplina speciale riguarda la garanzia per difformità e vizi dell'opera, ma non deroga al principio generale sull'onere della prova dell'esatto adempimento

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Art. 360 n. 3 c.p.c.

    motivo di ricorso dedotto per violazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - Art. 360 n.5 c.p.c.

    motivo dedotto per omesso esame di fatti decisivi, ritenuto non idoneo a trasformare il giudizio di legittimità in nuovo giudizio di merito

  • art. 14 del contratto

    ai sensi dell'art. 14 del contratto

    le opere ulteriori rispetto a quelle contrattuali richiedevano uno specifico accordo scritto tra le parti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13

    parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria prestazione quando il committente eccepisca l'inadempimento o contesti la conformità dell'opera.
  • La disciplina speciale dell'appalto sui vizi e difformità dell'opera non deroga al principio generale di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni corrispettive.
  • Le opere extra-capitolato devono essere provate dalla parte che ne chiede il pagamento; se il contratto richiede un accordo specifico e scritto, la mera allegazione di documenti non univoci può non essere sufficiente.
  • Il controllo della Corte di cassazione non consente una nuova valutazione delle prove o la sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito; è censurabile solo una motivazione assente, illogica o la violazione delle regole legali di ermeneutica.
  • La denuncia di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito sotto le spoglie del vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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