Cassazione Civile, Ordinanza n. 24614/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel giudizio di merito una procedura fallimentare, attrice, aveva rinunciato agli atti; il convenuto aveva accettato la rinuncia e il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., liquidando però le spese di lite a carico della procedura rinunciante. Il convenuto ha quindi proposto ricorso per cassazione contro il decreto di liquidazione deducendo quattro censure: (1) omessa applicazione dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014, sostenendo che la controversia avesse particolare importanza e dovesse essere collocata nello scaglione fino a euro 520.000; (2) omessa applicazione dell'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, perché la fase istruttoria sarebbe stata di complessità massima e avrebbero dovuto rilevare anche le condizioni soggettive del convenuto; (3) omessa applicazione dell'art. 4, comma 5-bis, D.M. 55/2014, per il mancato riconoscimento del compenso della fase di studio in favore del difensore subentrato in una fase avanzata del processo; (4) omessa applicazione dell'art. 4, comma 6, D.M. 55/2014, per il mancato aumento del compenso in ragione di una asserita conciliazione giudiziale o transazione. La controparte non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. contro il provvedimento di liquidazione delle spese reso a seguito di estinzione del processo. Tuttavia ha dichiarato inammissibili il primo, secondo e terzo motivo: il primo e il secondo perché investivano valutazioni discrezionali del giudice di merito sulla complessità e sulla particolare importanza della controversia, non sindacabili in sede di legittimità entro i limiti dei parametri tabellari; il terzo perché il ricorso non indicava con specificità, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., gli atti processuali su cui fondava la doglianza, oltre al fatto che il riconoscimento del compenso per la fase di studio al difensore subentrante è facoltativo e rimesso al giudice di merito. Il quarto motivo è stato invece rigettato nel merito: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 6, D.M. 55/2014 presuppone una conciliazione giudiziale o una transazione, non una semplice rinuncia agli atti accettata dalla controparte, sicché nel caso concreto mancavano i presupposti per applicare l'aumento. In conclusione il ricorso è stato respinto integralmente; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimata, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia agli atti accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo; in tale contesto il giudice provvede alla liquidazione delle spese.
art. 111, comma 7, Cost.
Il decreto di liquidazione delle spese reso in sede di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la liquidazione delle spese ai sensi del D.M. 55/2014.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti processuali su cui si fonda la censura; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
«le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00»
La valutazione della particolare importanza dipende da apprezzamenti discrezionali del giudice di merito sulle caratteristiche concrete della controversia e non è sindacabile in cassazione quando si resti nell'ambito dei parametri tabellari.
La valutazione della complessità della fase processuale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito entro i minimi e massimi tabellari.
art. 4, comma 5-bis, D.M. 55/2014
«il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva»
Il riconoscimento del compenso per la fase di studio al difensore subentrante è facoltativo, non obbligatorio, e richiede inoltre una richiesta specifica e adeguatamente documentata.
«nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta»
L'aumento del compenso presuppone il raggiungimento di una conciliazione giudiziale ex art. 185 c.p.c. o una transazione; non si applica alla mera rinuncia agli atti del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla liquidazione delle spese ex D.M. 55/2014 non consente di riesaminare gli apprezzamenti discrezionali del giudice di merito quando questi si mantengano entro i limiti minimo e massimo dei parametri tabellari; la motivazione diventa necessaria solo se il giudice si discosta ulteriormente da tali parametri.
- La qualificazione di una causa di valore indeterminabile come di particolare importanza dipende da una valutazione concreta del giudice sulla specificità dell'oggetto, sul numero e sulla complessità delle questioni e sulla rilevanza degli effetti, valutazione non censurabile in cassazione se non nei limiti del sindacato di legittimità.
- Il riconoscimento del compenso per la fase di studio al difensore subentrato è una facoltà del giudice, non un diritto automatico della parte, e può essere fatto valere solo con una censura specifica che indichi puntualmente gli atti e la richiesta su cui il motivo si fonda.
- L'aumento del compenso previsto per conciliazione giudiziale o transazione non è estensibile in via analogica alla semplice rinuncia agli atti accettata dalla controparte, perché il presupposto applicativo è il perfezionamento di una conciliazione o di una transazione in senso tecnico.
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