Cassazione Civile, Ordinanza n. 29377/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (finanziaria)
La controversia
Un soggetto aveva stipulato nel novembre 2005 un contratto di finanziamento. La società finanziaria otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di un residuo asseritamente dovuto, pari a euro 11.333,24 oltre interessi e spese. Il debitore proponeva opposizione, sostenendo di avere nel tempo versato complessivamente euro 26.331,65, importo superiore a quello dovuto, e contestava anche la disciplina degli interessi moratori. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’appello confermava, ritenendo non fondata la tesi dell’avvenuto pagamento integrale o eccedente, valorizzando l’esistenza di un secondo finanziamento non contestato nella sua sottoscrizione ed erogazione e ritenendo infondata anche la censura sulla mancata indicazione del tasso di mora. In Cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) nullità/inesistenza della motivazione per mancata risposta alla doglianza sulla mancata erogazione della somma finanziata; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale valorizzato una non contestazione anche extra-processuale; 3) omessa pronuncia e difetto di autosufficienza sulla specifica censura in appello contro la statuizione di primo grado sulla contestazione solo generica dell’erogazione del secondo finanziamento; 4) violazione del principio di domanda e difetto di motivazione in relazione alla deduzione del tasso degli interessi moratori nella comparsa di costituzione della creditrice e non nel ricorso monitorio; 5) omessa pronuncia e motivazione apparente sulla contestazione del tasso degli interessi, ritenuta ormai non controversa dopo la precisazione effettuata dalla creditrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, superava il minimo costituzionale e dava conto dell’adempimento del secondo finanziamento, fatto non contestato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancata adesione alla ratio decidendi, poiché la motivazione d’appello sull’assenza di contestazioni aveva portata generale e non limitata al solo piano extraprocessuale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto della censura di appello né gli atti del primo grado da cui risultasse la tempestiva contestazione specifica. Il quarto motivo è stato rigettato perché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il petitum e gli elementi identificativi della domanda vanno desunti dall’atto complessivamente considerato, e la precisazione del tasso di mora poteva avvenire anche nella parte espositiva della comparsa di costituzione. Il quinto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: anche a voler ritenere omessa una pronuncia specifica, la questione era comunque infondata nel merito, sicché non occorreva cassazione con rinvio. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e per il deposito della memoria
art. 111, comma 6, Cost.
invocato come parametro del dovere di motivazione; la Corte ritiene sufficiente una motivazione sintetica purché rispetti il minimo costituzionale
richiamato per i profili di omessa pronuncia e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in relazione alla nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
richiamato in tema di contestazione dei fatti e valutazione della non contestazione
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova
richiamato dal ricorrente sul principio della domanda
richiamato per il regime delle preclusioni e della tempestività delle contestazioni
richiamato per affermare che, in presenza di questione infondata e senza ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente se, pur sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi e supera il minimo costituzionale; non sussiste nullità per mera concisione.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia quando critica una motivazione diversa o solo presunta.
- In presenza di denuncia di error in procedendo, il controllo diretto della Corte sugli atti presuppone che il ricorrente rispetti il principio di autosufficienza, riportando nel ricorso il contenuto degli atti rilevanti e non solo i relativi riferimenti paginati.
- La valutazione della non contestazione dei fatti allegati va condotta tenendo conto del regime delle preclusioni processuali: le contestazioni devono essere tempestive nelle fasi consentite, e la mancata contestazione può rilevare anche se desumibile complessivamente dal comportamento processuale.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la pretesa sostanziale del creditore si valuta dall’atto di costituzione nel giudizio di cognizione e i suoi elementi identificativi possono emergere anche dalla parte espositiva dell’atto, non solo dalle conclusioni.
- Se un motivo di gravame è omesso dal giudice di merito ma la questione è comunque manifestamente infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può evitare il rinvio e decidere nel merito confermando il dispositivo impugnato.
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