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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07456/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento possessorio avviato da una parte che lamentava uno spoglio e chiedeva sia la reintegrazione nel possesso sia il risarcimento del danno. In primo grado le domande di reintegrazione e risarcitoria furono rigettate; in appello la corte territoriale dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda possessoria perché il bene era stato restituito, ma rigettò comunque la domanda di risarcimento del danno. Sulla base di tale esito, la corte d'appello compensò le spese della fase cautelare e dei due gradi, ritenendo sussistente una reciproca soccombenza. Il ricorso per cassazione censurava esclusivamente il capo sulle spese con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata liquidazione delle spese della fase interdittale; 2) violazione degli stessi articoli per avere compensato le spese senza considerare la diversa consistenza delle domande; 3) violazione degli stessi articoli perché l'esito complessivo della lite non giustificava la compensazione; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, in violazione degli artt. 134 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 91 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate, esaminate congiuntamente, le doglianze dirette contro il regolamento delle spese: ha ribadito che, dopo la riforma del 2005, il procedimento possessorio resta unitario, sicché la fase di merito è prosecuzione della fase interdittale; di conseguenza il giudice d'appello può regolare le spese considerando l'esito complessivo della lite e applicando un criterio unitario e globale di soccombenza. Ha inoltre osservato che la censura sulla motivazione era irrilevante, poiché la compensazione trovava giustificazione nella reciproca soccombenza. Richiamati anche i più recenti arresti delle Sezioni Unite sulla soccombenza reciproca e sul divieto di condannare la parte vittoriosa, sia pure parzialmente, alle spese in favore della controparte, la Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ha poi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, senza ravvisare responsabilità aggravata.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza; nel caso concreto è stato ritenuto correttamente applicato unitamente al criterio della soccombenza complessiva.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese nei limiti consentiti dall'ordinamento; qui la compensazione è stata ritenuta giustificata dalla reciproca soccombenza.

  • art. 134 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la censura è stata giudicata irrilevante rispetto all'esito sostanziale sulla compensazione delle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza; non ha portato a cassazione perché la decisione sulle spese è stata ritenuta comprensibile e coerente.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    è stato applicato come filtro di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato o è inconsistente rispetto a esso.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti processuali dell'inammissibilità ai fini del ricorso incidentale tardivo.

  • art. 348-bis c.p.c.

    evocato in comparazione per spiegare la funzione di filtro acceleratorio delle impugnazioni.

  • art. 606 c.p.p.

    citato in via analogica per descrivere il meccanismo di delibazione rapida dei ricorsi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    impone, nei casi previsti, il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel procedimento possessorio, anche dopo la riforma del 2005, la fase di merito costituisce prosecuzione della fase interdittale e non un giudizio autonomo ai fini della regolazione delle spese.
  • Quando il giudice d'appello riforma, anche solo in parte, la decisione impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese, valutando l'esito complessivo e unitario della lite.
  • La compensazione delle spese è legittima se il giudice ravvisa una reciproca soccombenza, da apprezzarsi in modo globale e non con frammentazione artificiosa tra singole fasi del processo unitario.
  • La doglianza sulla motivazione del capo sulle spese non è decisiva se la ragione della compensazione emerge chiaramente dalla reciproca soccombenza e dall'esito complessivo della controversia.
  • Il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. conduce all'inammissibilità del ricorso quando le censure non superano un orientamento consolidato di legittimità o si risolvono in contestazioni non idonee a metterlo in discussione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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