Cassazione Civile, Ordinanza n. 05803/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino albanese ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano, fondato sul trattenimento nel territorio nazionale in violazione della disciplina sull'ingresso e soggiorno degli stranieri. Nel ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: con il primo ha denunciato difetto di motivazione e violazione delle norme sull'espulsione, sostenendo che il decreto non avrebbe individuato in modo concreto la specifica condotta illegittima; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, affermando di avere regolarmente presentato la dichiarazione di presenza all'ingresso in Italia; con il terzo ha lamentato l'omesso esame dei legami familiari in Italia, in particolare la convivenza con la sorella e il cognato e l'intenzione di chiedere ricongiungimento familiare; con il quarto, subordinato, ha denunciato nullità della decisione del Giudice di pace per motivazione apparente, per non avere valutato correttamente la rilevanza dei vincoli familiari ai fini dell'espulsione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dal testo del decreto e dal contraddittorio emergeva chiaramente che la contestazione riguardava il trattenimento nel territorio senza richiesta di permesso di soggiorno. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la dedotta dichiarazione di presenza non era decisiva, potendo comunque sussistere i presupposti dell'espulsione per permanenza oltre 90 giorni senza domanda di permesso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo nella parte in cui il giudice di merito aveva comunque esaminato i legami familiari, ma ha ravvisato nel quarto motivo la nullità della motivazione perché il Giudice di pace non aveva compiuto un effettivo accertamento della natura e dell'effettività dei vincoli familiari in Italia, richiesto dall'art. 13, comma 2-bis, T.U. immigrazione e dalla tutela dell'unità familiare. Per effetto dell'accoglimento del quarto motivo, la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Giudice di pace di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro di motivazione del decreto amministrativo.
evocato come base normativa della contestata violazione sull'ingresso/soggiorno del cittadino straniero.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
richiamato quale disposizione che consente l'espulsione dello straniero trattenutosi nel territorio nazionale oltre i limiti consentiti.
art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998
richiamato nel primo motivo insieme alle altre norme sull'espulsione e sulla motivazione del provvedimento.
utilizzato per dedurre la violazione o falsa applicazione di legge nei primi motivi.
utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi nei secondi e terzi motivi.
utilizzato per censurare la nullità della motivazione del provvedimento impugnato.
richiamato come parametro della sufficienza e non apparenza della motivazione.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare motivazione apparente.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
la Corte ne afferma l'applicazione caso per caso anche allo straniero con legami familiari in Italia, imponendo di valutare natura ed effettività dei vincoli familiari, durata del soggiorno, legami con il Paese d'origine e difficoltà conseguenti all'espulsione.
art. 8 CEDU
richiamato quale fondamento sovranazionale della tutela dell'unità familiare da considerare nel giudizio sull'espulsione.
direttiva 2008/115/CE
richiamata come parametro di coerenza della valutazione caso per caso in tema di espulsione degli stranieri.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione, la motivazione del provvedimento amministrativo è sufficiente se, dal testo complessivo dell'atto e dal contraddittorio svolto, risulta comprensibile quale specifica violazione sia addebitata allo straniero; non è necessario un formalismo descrittivo ulteriore quando la condotta contestata sia chiaramente identificabile.
- Ai fini dell'espulsione, la dedotta presentazione della dichiarazione di presenza non esclude di per sé la legittimità del provvedimento se permane il presupposto autonomo del trattenimento nel territorio oltre il termine consentito senza richiesta di permesso di soggiorno.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede che il fatto indicato sia realmente decisivo; non è sufficiente allegare un fatto che, anche se esaminato, non sarebbe idoneo a mutare l'esito della decisione perché il presupposto espulsivo resterebbe comunque integro.
- In tema di espulsione dello straniero, quando siano allegati legami familiari in Italia, il giudice deve accertare in concreto la natura e l'effettività di tali vincoli e le difficoltà derivanti dall'allontanamento, non potendo limitarsi a considerazioni astratte o apodittiche sui rapporti con il Paese di origine.
- L'art. 13, comma 2-bis, del testo unico immigrazione impone una valutazione individualizzata e complessiva, in coerenza con l'art. 8 CEDU, dei vincoli familiari e degli altri elementi rilevanti prima di disporre o confermare l'espulsione.
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