Cassazione Penale, Sentenza n. 10746/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma del 10.11.2020 per il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto). Il ricorrente ha sostenuto che l'aggravante fondata sulla qualifica soggettiva (la veste di custode/pubblico ufficiale) non possa costituire ostacolo all'applicabilità dell'istituto e ha censurato la motivazione come incongrua e insufficiente rispetto all'onere di valutare la particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta difensiva fosse formulata in modo generico e che i giudici di merito avessero compiuto una valutazione coerente e motivata sulla mancanza della particolare tenuità, valorizzando la condotta dell'imputato nella sua veste di custode (obbligo di vigilanza) e il trattamento sanzionatorio già irrogato in primo grado. La Corte ha considerato legittimo il bilanciamento operato dai giudici di merito e ha escluso vizio logico o carenza motivazionale. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre ad altre somme a titolo di contribuzione.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'art. 131-bis come richiedente una valutazione concreta e stringente della "particolare tenuità" dell'offesa: occorre una condotta talmente lieve da risultare immediatamente al di sopra dell'irrilevanza penale. Ha ritenuto che la qualifica soggettiva (custode/pubblico ufficiale) e le modalità della condotta possano incidere negativamente su tale valutazione, rendendo non applicabile la causa di non punibilità.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione specifica e concreta: il difensore deve documentare in modo puntuale la lieve offensività del fatto, il ridotto disvalore, l'assenza di pericolosità sociale e le circostanze personali che rendono sproporzionata la repressione.
- La qualifica dell'agente (es. custode, pubblico ufficiale) e le modalità della condotta possono influire negativamente sulla valutazione della particolare tenuità e giustificare il diniego dell'esimente se compromettono il dovere di vigilanza o aumentano il disvalore dell'atto.
- La decisione dei giudici di merito sul punto ha ampia discrezionalità ed è difficile da riformare in sede di legittimità se la motivazione appare coerente, anche quando la pena irrogata sia contenuta entro il minimo edittale.
- Una richiesta generica di applicazione dell'art. 131-bis, senza allegazioni fattuali e valutazioni comparative chiare, rischia di essere inadeguata e di non imporre obblighi motivazionali aggiuntivi ai giudici di merito.
- Per aumentare le probabilità di successo bisogna evidenziare il concreto esiguo danno o pericolo causato, la minore offensività rispetto al tipo tipico, la condotta riparatrice o compensativa e l'assenza di aggravanti rilevanti.
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