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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13538/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (custode giudiziario)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare in cui un immobile, già concesso in locazione da una società proprietaria-debitrice esecutata a una società conduttrice, veniva sottoposto a pignoramento. L'Istituto Vendite Giudiziarie, nominato custode dell'immobile pignorato, e autorizzato a curarne l'amministrazione e a intimare lo sfratto per morosità, agiva per ottenere la liberazione del bene deducendo il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo gennaio-giugno 2018. La conduttrice si opponeva sostenendo che i canoni erano stati pagati, e che il possesso degli originali di vaglia cambiari rilasciati a garanzia dei canoni costituiva prova del pagamento o comunque rendeva il pagamento opponibile al custode; deduceva inoltre che, fino alla comunicazione della nomina del nuovo custode, i canoni sarebbero stati dovuti alla proprietaria e non al custode, e contestava vari profili processuali della decisione di merito. In cassazione articolava sei motivi, centrati soprattutto su: presunzione di pagamento derivante dal possesso dei titoli cambiari; opponibilità della prova di pagamento al custode giudiziario quale terzo rispetto al rapporto locatizio; natura della posizione del custode rispetto al debitore esecutato; pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio; asserita ultrapetizione e omessa pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione allo sfratto per morosità, dichiarato la risoluzione del contratto di locazione e disposto il rilascio dell'immobile. Secondo la Corte, il semplice possesso da parte della conduttrice degli originali delle cambiali non prova, nei confronti del custode giudiziario della procedura esecutiva, l'effettivo pagamento dei canoni, né consente di opporre alla procedura una presunzione di avvenuto adempimento in assenza di prova certa della data anteriore al pignoramento o alla nomina del custode. La Corte ha inoltre affermato che il custode giudiziario opera come soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale originario, nell'interesse della procedura e dei creditori, e che il giudice di merito non ha violato i limiti del decidere né il contraddittorio, avendo semplicemente valutato le prove e accertato l'inadempimento. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2912 c.c.

    il pignoramento non estingue il rapporto di locazione già sorto, ma i canoni devono essere gestiti nell'ambito della procedura esecutiva secondo le regole opponibili alla stessa

  • art. 1237 c.c.

    la restituzione volontaria del titolo originale dal creditore al debitore prova la liberazione, ma tale meccanismo non opera automaticamente nei confronti del custode giudiziario senza prova certa dell'anteriorità della restituzione/pagamento

  • art. 2704 c.c.

    per rendere opponibile alla procedura il pagamento o la restituzione dei titoli occorre la prova della data certa anteriore al pignoramento o alla nomina del custode

  • art. 2735 c.c.

    la quietanza ha valore di confessione stragiudiziale, ma solo nel rapporto tra le stesse parti cui la dichiarazione è riferibile e non verso soggetti terzi

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per qualificare le dichiarazioni di pagamento, ma ritenuto non utile a fondare l'opponibilità al custode

  • art. 2733 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a trasformare il possesso dei titoli in prova del pagamento verso il custode

  • art. 560 c.p.c.

    il custode giudiziario del bene pignorato agisce nell'interesse della procedura, con posizione autonoma rispetto al debitore esecutato

  • art. 559 c.p.c.

    il debitore esecutato è inizialmente custode dei beni pignorati, ma la successiva nomina di un custode giudiziario attribuisce a quest'ultimo la gestione del bene e la legittimazione a curarne la redditività

  • art. 65 c.p.c.

    richiamato in relazione alla funzione del custode come ausiliario del giudice nell'interesse dell'esecuzione

  • art. 101 c.p.c.

    non vi è stata violazione del contraddittorio, perché il giudice non ha deciso su una questione nuova non sottoposta alle parti, ma ha valutato fatti e prove acquisiti

  • art. 112 c.p.c.

    non è stata ravvisata ultrapetizione o pronuncia extra/ultra petita; il giudice si è limitato ad accertare l'inadempimento e i relativi effetti richiesti

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma non violato; la decisione è stata adottata sulla base delle norme di diritto applicabili ai fatti provati

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    non sussiste nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, avendo il giudice di merito espresso una motivazione comprensibile

  • art. 658 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di sfratto per morosità, ma non violato dalla decisione di merito

  • art. 664 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisasse violazione

  • art. 665 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 667 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente o comunque non violato

  • art. 669 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza incidenza sull'esito

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    richiamato quanto al deposito di memoria nel giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La mera disponibilità materiale da parte del debitore originario degli originali di titoli cambiari non prova, verso il custode giudiziario di un immobile pignorato, l'effettivo pagamento dei canoni cui quei titoli erano collegati, se non è dimostrata con data certa l'anteriorità del pagamento o della restituzione rispetto al pignoramento o alla nomina del custode.
  • Nel rapporto tra procedura esecutiva e conduttore di un bene pignorato, il custode giudiziario è soggetto terzo e autonomo rispetto al rapporto locatizio originario, sicché non gli sono opponibili patti, modalità di pagamento o elementi probatori formatisi esclusivamente tra locatore e conduttore, in difetto di idonea prova di opponibilità alla procedura.
  • La quietanza o la restituzione del titolo possono valere come indici del pagamento o della liberazione del debitore solo nei limiti del rapporto tra le parti originarie e non spiegano automaticamente effetti verso terzi portatori di interessi diversi, come il custode giudiziario o la procedura esecutiva.
  • Il giudice di merito non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né il contraddittorio quando, nell'ambito della domanda proposta, si limita a valutare i fatti estintivi o impeditivi allegati e le prove acquisite, senza introdurre una questione nuova estranea al thema decidendum.
  • Nello sfratto per morosità relativo a bene pignorato, l'accertamento dell'inadempimento e della conseguente risoluzione del contratto può fondarsi sulla mancata prova del pagamento dei canoni, non essendo sufficiente una presunzione non opponibile alla procedura esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieSfratto per morositàEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProveImpugnazioniInadempimento
RamiLocazioniEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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