Cassazione Civile, Ordinanza n. 01979/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla società resistente per ottenere l'accertamento, a favore dei propri fondi, di una servitù di passaggio gravante sui fondi della controparte. In primo grado la domanda veniva accolta sulla base dell'intervenuta usucapione ventennale del diritto di passaggio veicolare e pedonale. In appello la soccombente deduceva, da un lato, che il verbale di mediazione sottoscritto tra le parti avesse già definito la lite, con conseguente carenza di interesse ad agire o legittimazione della società attrice; dall'altro, che l'accordo di mediazione riguardasse non una servitù, ma un diverso diritto personale di godimento limitato ai soci, e che quindi la domanda fosse infondata o inammissibile. La corte d'appello respingeva il gravame e confermava la sentenza di primo grado, osservando anche che nessuna specifica censura era stata mossa alla statuizione sull'usucapione. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente articolava sei motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost. per omessa considerazione dell'eccezione di difetto di interesse ad agire e per avere la corte pronunciato su una diversa eccezione di legittimazione attiva; 2) violazione degli stessi parametri per avere trattato nel merito un'eccezione che sarebbe stata in rito; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. per mancato rilievo officioso del difetto di interesse ad agire in presenza di una definizione conciliativa; 4) violazione degli artt. 1350 n. 12 e 1351 c.c. e 2932 c.c. per aver ritenuto non formalizzato l'accordo conciliativo e quindi ancora proponibile l'azione giudiziaria; 5) omesso esame di fatto decisivo per non aver considerato il titolo esecutivo già formatosi con la conciliazione; 6) violazione degli artt. 1350 n. 5 e 2643 n. 5 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per non aver considerato la rinuncia a un'eventuale pregressa servitù in sede conciliativa. La Corte di cassazione ha riunito i motivi e li ha ritenuti inammissibili per difetto di specificità, poiché il ricorso non riproduceva né trascriveva il verbale di mediazione, non consentendo il controllo sulla censura di omessa o erronea valutazione del documento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente diverse, fossero in sostanza fondate sulla pretesa erronea valutazione del verbale di mediazione, ma il ricorso non riportava il contenuto del documento né indicava in modo autosufficiente dove esso fosse rinvenibile e quale fosse la sua esatta portata. La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., il ricorrente deve specificare e trascrivere o riassumere il contenuto degli atti e documenti su cui fonda la censura, senza poter rinviare genericamente agli atti di merito o alla sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma le censure sono state comunque dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente insieme all'art. 112 c.p.c., senza che ciò superasse il rilievo di inammissibilità del ricorso
richiamato per sostenere il difetto di interesse ad agire; la Corte non ha esaminato il merito della censura perché il ricorso era carente di specificità
richiamato dalla resistente nel giudizio di appello per sostenere che l'accordo di mediazione fosse una proposta revocabile fino alla conclusione dell'accordo definitivo
invocato dalla ricorrente in relazione alla forma degli atti aventi ad oggetto diritti reali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
invocato dalla ricorrente con riferimento alla forma del preliminare, senza esame nel merito per inammissibilità del ricorso
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia dell'accordo conciliativo, ma la Corte non è entrata nel merito
richiamato dalla ricorrente con riguardo alla forma degli atti di rinuncia o costituzione di diritti reali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato dalla ricorrente in tema di trascrizione degli atti relativi a diritti reali immobiliari, senza esame nel merito
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.
la Corte afferma che i requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione devono risultare dal ricorso stesso e non possono essere desunti da altri atti; è necessario indicare e riprodurre o riassumere i documenti su cui si fonda la censura
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorrente che contesti la valutazione di un documento ha il duplice onere di indicare esattamente dove il documento si trovi negli atti e di trascriverne o riassumerne il contenuto, pena l'inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura si fonda sulla mancata o erronea valutazione di un documento, è indispensabile riprodurne o almeno riassumerne puntualmente il contenuto nel ricorso, indicando altresì dove esso sia rinvenibile nel fascicolo; il richiamo generico agli atti di merito non è sufficiente.
- L'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. impone un onere di specificità e autosufficienza che consente alla Corte di legittimità di verificare la fondatezza del motivo senza dover consultare autonomamente i fascicoli di parte o d'ufficio.
- Le censure che, pur formalmente articolate come violazione di norme processuali o sostanziali, in realtà presuppongono la rivalutazione di un documento decisivo, sono inammissibili se il ricorso non ne consente il controllo diretto.
- La deduzione di un difetto di interesse ad agire o di questioni relative alla definizione conciliativa della lite non supera il vaglio di ammissibilità se la critica non è supportata dalla puntuale allegazione del contenuto dell'accordo o del verbale invocato.
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