Cassazione Civile, Ordinanza n. 17118/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società di agenzia assicurativa aveva convenuto la compagnia mandante chiedendo: 1) dichiararsi illegittimo il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia comunicato dalla compagnia; 2) dichiararsi la risoluzione del contratto per colpa della compagnia; 3) condannare la compagnia al pagamento della somma aggiuntiva prevista dall'art. 12 A.N.A. e dell'indennità sostitutiva del preavviso; 4) condannarla altresì al risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto giustificato il recesso della compagnia, aveva accolto la riconvenzionale della stessa e, dopo compensazione, aveva condannato la compagnia al pagamento di una somma residua; aveva inoltre dichiarato inammissibili le domande del socio proposte in proprio per difetto di legittimazione attiva. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione. In cassazione i ricorrenti deducevano con due motivi: (a) nullità/vizio della consulenza tecnica d'ufficio e omessa pronuncia, per avere i giudici di merito fondato la decisione su una CTU che aveva utilizzato documenti irritualmente prodotti dalla controparte durante le operazioni peritali; (b) violazione degli artt. 2119 e 1751 c.c., sostenendo che il recesso per giusta causa fosse insussistente perché la prima contestazione era stata sanata prima del ricevimento della lettera di recesso e che la compagnia avrebbe retrodatato l'inadempimento per aggravare l'addebito, in violazione del principio di tempestività della contestazione. La Cassazione ha però ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché le relative nullità/vizi non risultavano dedotti specificamente in appello e, quindi, dovevano ritenersi sanati o comunque non scrutinabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'eventuale nullità della consulenza tecnica d'ufficio per utilizzo di documenti irritualmente acquisiti deve essere fatta valere con l'appello; in difetto di specifica impugnazione, il vizio resta sanato. Analogamente, la censura sulla mancanza di giusta causa del recesso non era esaminabile perché non risultava dedotta come specifico motivo di appello. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la compagnia resistente è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura sulla consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura sulla consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura sulla consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura sulla consulenza tecnica d'ufficio.
Invocato per dedotta omessa pronuncia; la Corte non entra nel merito della censura perché la questione non era stata specificamente proposta in appello.
Richiamato quale parametro della giusta causa di recesso, applicato dalla ricorrente anche al contratto di agenzia; la Corte non esamina il merito per difetto di specifico motivo di appello.
Richiamato nella censura relativa al recesso dal contratto di agenzia e alle relative conseguenze economiche.
art. 12 A.N.A.
Richiamato come base contrattuale della giusta causa di recesso invocata dalla compagnia; la censura dei ricorrenti è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La nullità della consulenza tecnica d'ufficio per utilizzo di documenti irritualmente acquisiti deve essere dedotta tempestivamente con l'impugnazione di merito; se non specificamente censurata in appello, il vizio resta sanato e non può essere utilmente fatto valere per la prima volta in cassazione.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che presuppongano questioni non devolute specificamente al giudice d'appello; la mancanza di uno specifico motivo di gravame determina l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione.
- Nel contratto di agenzia il tema della giusta causa di recesso può essere esaminato alla luce dei principi generali dell'art. 2119 c.c. e delle previsioni contrattuali o collettive richiamate; tuttavia la relativa verifica di merito non è sindacabile in cassazione se la censura non risulta ritualmente coltivata nei gradi precedenti.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato e la controparte è rimasta intimata, non vi è statuizione sulle spese in favore di alcuna parte; resta fermo l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se previsto dalla legge.
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