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Sentenza

Sentenza n. 6103/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda Quater, n. 1712 del 27 gennaio 2025, che ha accolto il ricorso R.G. n. 4863 del 2024, proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Santa Marinella: a) della deliberazione 15 settembre 2023 n. 31, pubblicata all’albo pretorio dal 21 settembre successivo, con cui il Consiglio Comunale ha riadottato la precedente propria deliberazione 26 luglio 2022 n. 30, con la quale esso aveva approvato l’applicazione della deroga prevista dall’art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 alla proposta 9 marzo 2022 prot. n. 8793 presentata dalla Cla.Co. S.r.l. per realizzare la copertura di campi da padel con struttura in ferro e telo in pvc amovibile nel centro sportivo sito a Santa Marinella, in località Prato del Mare, via Mare Nero, distinto al catasto al foglio 9, particella 1486; b) della deliberazione 15 marzo 2024 n. 19, pubblicata all’albo pretorio dal giorno 11 aprile 2024, con cui il medesimo Consiglio ha approvato in via definitiva quanto deciso con la delibera precedente; c) del permesso di costruire in deroga 29 aprile 2024 n. 2, rilasciato per la realizzazione dell’intervento suddetto; e di ogni atto presupposto, connesso, correlato e successivo;

Giustizia amministrativa202501950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, n. 1712 del 27 gennaio 2025, che aveva annullato le deliberazioni consiliari e il permesso di costruire in deroga per la copertura di campi da padel

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio di proprietari)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha impugnato la sentenza con quattro motivi. In primo luogo ha dedotto ultrapetizione, sostenendo che il TAR non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la mancata indicazione degli specifici parametri urbanistici oggetto della deroga, questione che non sarebbe stata dedotta dai ricorrenti; ha inoltre sostenuto che il progetto approvato consentisse comunque di individuare la deroga, riferita ai limiti volumetrici. In secondo luogo ha contestato il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, affermando che la deliberazione comunale fosse plurimotivata e che i ricorrenti avessero censurato soltanto il profilo relativo all’utilizzo degli impianti da parte degli studenti, lasciando autonome le ragioni riferite alla migliore fruibilità generale dell’impianto. In terzo luogo ha contestato il giudizio del TAR sul difetto di motivazione e di istruttoria in ordine all’interesse pubblico richiesto dall’art. 14 d.P.R. 380/2001, deducendo che la convenzione con le istituzioni scolastiche sarebbe stata stipulata successivamente alla prima deliberazione ma prima del rilascio del titolo edilizio, che l’atto d’obbligo successivo avrebbe confermato l’interesse pubblico e che il giudice avrebbe invaso la discrezionalità amministrativa. In quarto luogo ha negato la sussistenza dell’interesse a ricorrere del Consorzio e dei proprietari, contestando il pregiudizio alla visuale. Il Consorzio ha chiesto il rigetto dell’appello, riproponendo anche i motivi di primo grado assorbiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento disposto dal TAR. Ha esaminato prioritariamente il quarto motivo, ritenendolo infondato: il pregiudizio alla vista era stato adeguatamente allegato e provato mediante rendering e fotografie, risultando coerente con le rilevanti dimensioni della copertura; ciò era sufficiente a dimostrare l’interesse a ricorrere. Ha poi esaminato congiuntamente i primi tre motivi, rilevando che la motivazione sull’interesse pubblico alla deroga, contenuta nella deliberazione originaria e confermata nel riesercizio del potere, era del tutto generica. Il Comune si era limitato a richiamare finalità di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo, recupero sociale e urbano e migliore fruizione dell’impianto, riproducendo sostanzialmente una parte dell’art. 14, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001, senza concretizzare le ragioni per cui l’intervento avrebbe giustificato la deroga urbanistica. La motivazione non consentiva quindi di considerare l’atto plurimotivato né di ritenere autonomamente sufficienti i diversi profili indicati dall’appellante. Sono state assorbite, perché non decisive, le questioni sull’individuazione degli specifici parametri derogati e sulla rilevanza temporale della convenzione. È stata inoltre respinta la censura relativa all’invasione del merito amministrativo: il controllo sull’adeguatezza della motivazione attiene alla legittimità dell’atto e non sostituisce la valutazione discrezionale dell’amministrazione. Sono stati assorbiti anche i motivi di primo grado riproposti dal Consorzio. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 6.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire in deroga richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico che giustifica la deroga; il mero richiamo alle finalità generali previste dalla disposizione non è sufficiente.

  • art. 14, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    La riproduzione di finalità legislative generali, quali rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e recupero sociale e urbano, non sostituisce la concreta illustrazione dell’interesse pubblico riferito allo specifico intervento.

  • art. 7 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata nel procedimento di riedizione del potere dopo l’annullamento del precedente titolo edilizio per violazione delle garanzie partecipative.

  • art. 10 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione alla possibilità per gli interessati di presentare osservazioni nel procedimento di riedizione della deroga.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente all’appellato di riproporre in appello i motivi di primo grado assorbiti, i quali nel caso concreto sono rimasti assorbiti per il rigetto dell’appello.

Massime di principio

  • La deliberazione comunale che approva una deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 14 d.P.R. 380/2001 deve indicare in modo concreto e specifico l’interesse pubblico riferito all’intervento; il mero richiamo a finalità generali riproduttive della disposizione legislativa non integra una motivazione sufficiente.
  • La motivazione generica sull’interesse pubblico alla deroga rende illegittimi gli atti presupposti e il successivo permesso di costruire, anche quando l’amministrazione abbia previsto modalità di fruizione pubblica o scolastica dell’impianto.
  • Il giudice amministrativo, verificando l’adeguatezza della motivazione di un provvedimento discrezionale, esercita un controllo di legittimità e non invade il merito amministrativo; la discrezionalità non esclude il sindacato sulla sufficienza e concretezza della motivazione.
  • Ai fini dell’interesse a ricorrere contro un intervento edilizio, la concreta allegazione e prova di un pregiudizio alla visuale, risultante anche da rendering e documentazione fotografica e coerente con le dimensioni dell’opera, è sufficiente a integrare una condizione dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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