Cassazione Civile, Ordinanza n. 19919/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento per il 2005, con recupero di maggiori IRPEF, addizionali e contributi previdenziali, oltre sanzioni e interessi. La contribuente lo aveva impugnato deducendo l'illegittimità della rettifica, in particolare in relazione al disconoscimento della deducibilità di costi di stoccaggio e trasporto di fanghi e alla legittimità della fatturazione nell'ambito di un'ATI; la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio richiamando, in modo sostanzialmente derivato, una sentenza emessa in pari data in una controversia relativa all'accertamento emesso nei confronti della società presupposta. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, violazione dell'art. 2909 c.c. per avere attribuito efficacia di giudicato a una sentenza non passata in giudicato e resa in giudizio diverso, e violazione dell'art. 295 c.p.c. per omessa sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa pregiudicante relativa all'accertamento societario. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata dei carichi, producendo prova dell'istanza e dei pagamenti rateali effettuati.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, risultante dalla documentazione prodotta dalla contribuente, e ha applicato la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale della misura sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La ricorrente lo invoca per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte non affronta il motivo nel merito perché dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata.
La ricorrente ne lamenta la violazione per l'erroneo ricorso a una sentenza non passata in giudicato e resa in altra causa; anche questo motivo resta assorbito dall'estinzione del giudizio.
La ricorrente deduce che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio per pregiudizialità rispetto alla causa sulla pretesa fiscale nei confronti della società; il motivo non viene esaminato nel merito per sopravvenuta estinzione.
art. 12-bis del d.l. n. 84/2025
È la norma di interpretazione autentica richiamata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza della definizione agevolata dei carichi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude che ricorrano i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della disposizione.
Massime di principio
- Quando sopravviene la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto se la parte interessata documenta l'adesione alla procedura e l'effettuazione dei pagamenti previsti.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, anche quando attengano a motivazione apparente, giudicato o pregiudizialità.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non è estensibile oltre i casi tipici espressamente previsti dalla legge.
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