Cassazione Penale, Sentenza n. 00863/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contessa era imputato per aver mantenuto aperta la struttura "Villa Domi" quale esercizio di ristorazione e ricevimento senza la certificazione di agibilita' prevista dall'art. 80 TULPS e senza la prevista comunicazione per pubblici spettacoli, con svolgimento di un evento con centinaia di persone. Il Tribunale di Napoli lo aveva assolto ritenendo i reati non sussistenti e, alternativamente o congiuntamente, non punibile per particolare tenuita' del fatto (art. 131-bis c.p.). Il Procuratore generale ha impugnato la decisione per tre motivi: 1) travisamento della prova e mancata corretta valutazione della deposizione del poliziotto e dei documenti amministrativi; 2) contraddittorieta' della motivazione, che prima afferma l'insussistenza del reato e poi concede la non punibilita' per tenuita' per un fatto unico; 3) vizio di motivazione nella concessione della particolare tenuita' ex art. 131-bis, priva di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per carenza e contraddittorieta' della motivazione. Ha rilevato che la sentenza impugnata e' intrinsecamente contraddittoria e sostanzialmente priva della puntuale indicazione dei fatti e delle ragioni giuridiche che giustificano la decisione, non avendo il Tribunale esaminato e motivato adeguatamente la prova testimoniale e documentale e non avendo giustificato la applicazione dell'art. 131-bis. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Norme richiamate
Norma richiamata nell'imputazione iniziale: il giudice d'appello/di merito deve valutare la sussistenza del fatto in rapporto alle accuse mosse, ma la pronuncia e' stata ritenuta carente nella motivazione della valutazione probatoria
La mancanza della certificazione di agibilita' prevista dall'art. 80 TULPS era il profilo di pericolo per la pubblica incolumita' allegato nell'imputazione; la Corte ha rilevato che la valutazione documentale su questo punto non e' stata adeguatamente motivata dal Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto applicabile la causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale dichiarazione sia stata formulata senza la necessaria motivazione e senza esplicitare i criteri che giustificano l'applicazione della causa speciale
Richiamato dal Tribunale come formula normativa per la declaratoria di non punibilita'; la Corte ha osservato che l'enunciazione formale non puo' sostituire una motivazione concreta e logicamente collegata alle prove
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ha utilizzato i criteri di raffronto previsti dalla norma per rilevare la carenza motivazionale: non solo l'assenza materiale di argomentazione, ma anche la mancanza di momenti esplicativi indispensabili tra temi del giudizio e contenuto della decisione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite entro il quale il Procuratore generale ha formulato i motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto tali motivi sufficienti per l'annullamento per vizio di motivazione
Massime di principio
- La motivazione della sentenza deve essere chiara, coerente e completa: non e' ammissibile che il giudice affermi contemporaneamente l'insussistenza del reato e la non punibilita' per particolare tenuita' senza spiegare il rapporto logico tra le due conclusioni
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede specifica e puntuale motivazione che dimostri la tenuita' dell'offesa valutata secondo i criteri di legge; la mera enunciazione della causa non e' sufficiente
- Quando l'imputazione si fonda su accertamenti in materia di sicurezza pubblica (es. assenza di certificazione di agibilita' ai sensi del TULPS), il giudice deve valutare e motivare l'esame della documentazione amministrativa e delle deposizioni che vertono su tali profili
- La Corte di Cassazione annulla e rinvia quando la motivazione e' carente o contraddittoria, non perche' formale ma perche' mancano i collegamenti argomentativi necessari tra fatti, prova e regole di diritto
- In sede di impugnazione il Procuratore generale puo' ottenere l'annullamento per travisamento della prova o per vizio di motivazione; pertanto e' utile indicare con precisione quali atti e quali passaggi logici sono ritenuti omessi o valutati erroneamente
- Il rinvio per nuovo esame lascia al giudice di merito la possibilita' di ri-valutare le prove e di fornire una motivazione conforme ai principi indicati dalla Cassazione, evitando conclusioni lapidarie o contraddittorie
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