Cassazione Penale, Sentenza n. 17452/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/12/2020 che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduceva errata applicazione dei criteri di scelta delle misure e illogicità della motivazione, lamentando omissione di valutazione degli elementi difensivi (tra cui il rapporto con i figli già agli arresti domiciliari, la limitata coltivazione di tre piazzole ammessa dall'indagato e la finalità venatoria della detenzione delle armi) e chiedeva che fosse valutata l'attenuazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, ultima parte, c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia motivato in modo coerente e logico la sussistenza di indizi che evidenziano l'inserimento stabile dell'indagato in un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/1990) non è stata superata: non risultano elementi che dimostrino la recisione dei legami associativi o una significativa attenuazione del pericolo di reiterazione. La Corte ha valorizzato l'ammissione della coltivazione continuativa e organizzata (ruolo di produttore, tre piazzole, mezzi e attività organizzata) e la detenzione di armi, ritenendo inidonea la giustificazione venatoria. Conseguentemente la custodia cautelare è stata confermata come adeguata e proporzionata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norma di competenza sulla fattispecie di ricorso per cassazione: il ricorso prodottosi è basato su tali lettere per dedurre errori di diritto e di motivazione
art. 125 c.p.p.
Richiamato nell'insieme delle norme processuali pertinenti alla valutazione delle misure cautelari e del procedimento
art. 274 c.p.p.
Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte osserva che la norma speciale di cui all'art. 275, comma 3 prevale su questa norma generale quando applicabile
art. 275, comma 3, c.p.p.
Prevede la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (e dell'adeguatezza della custodia in carcere) per i delitti indicati, che può essere superata solo con prove che dimostrino la recisione dei legami associativi o una significativa attenuazione delle esigenze cautelari
art. 299, comma 2, c.p.p.
Riferimento procedurale relativo alla motivazione e all'impugnazione delle decisioni cautelari
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indica il titolo di reato (traffico di stupefacenti) che giustifica l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria in caso di condanna alle spese processuali
Massime di principio
- Per i reati collegati al traffico di stupefacenti rilevati dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 si applica la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., che è di difficile superamento e prevale sulla regola generale dell'art. 274 c.p.p.
- Per superare tale presunzione è necessario fornire prove concrete e specifiche della recisione dei legami associativi o di una evidente attenuazione del pericolo di reiterazione: mere argomentazioni generiche o elementi isolati hanno scarso rilievo.
- L'ammissione di attività organizzata e continuativa (es. ruolo di produttore, coltivazione su più piazzole, strumenti e attività organizzata) rafforza la percezione di pericolosità sociale e rende meno probabile l'applicazione di misure cautelari meno afflittive.
- La detenzione di armi, specie se clandestine, costituisce un elemento che aggrava la valutazione della personalità criminale e ostacola la credibilità di giustificazioni alternative (es. uso venatorio).
- Il rapporto familiare con soggetti già sottoposti a misure (es. figli agli arresti domiciliari) non costituisce di per sé elemento sufficiente a superare la presunzione cautelare; occorrono prove che tali rapporti abbiano effettivamente reciso o attenuato i legami criminali.
- In sede di impugnazione la contestazione della motivazione richiede di indicare con precisione quale elemento indiziario sia stato valutato erroneamente o omesso; argomentazioni generiche sulla 'illogicità' non sono in genere sufficienti a rovesciare una decisione motivata e sostenuta da elementi indiziari.
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