Cassazione Civile, Ordinanza n. 23624/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, poi pensionato, diretta ad ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, ai sensi della legge n. 257 del 1992. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo anzitutto prescritto il diritto, con decorrenza del termine decennale dal pensionamento, individuato come momento finale di doverosa consapevolezza dell'esposizione secondo ordinaria diligenza; inoltre, a maggior completezza, aveva escluso che dagli atti emergesse una prova dell'esposizione qualificata al rischio amianto. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2935 c.c., censurando il dies a quo della prescrizione e sostenendo che dovesse coincidere con la consapevolezza effettiva dell'esposizione, da ancorare all'istanza amministrativa di riconoscimento e non al pensionamento; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando che la prescrizione dovesse decorrere solo dalla diffusione della notizia del sequestro dello stabilimento per inquinamento o dalla presentazione della domanda all'INAIL; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe deciso anche sull'insussistenza dell'esposizione qualificata pur essendo devoluta solo la questione della prescrizione; 4) violazione dei principi sull'esposizione all'amianto, sostenendo che fosse sufficiente la rilevante probabilità dell'esposizione e che non potesse pretendersi una prova diabolica a carico del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che nel giudizio di appello il giudice può riesaminare l'intera vicenda nei limiti del devoluto e, poiché il primo giudice si era arrestato alla sola prescrizione senza ulteriori statuizioni, la Corte territoriale poteva anche esaminare il presupposto sostanziale dell'esposizione qualificata. Ha poi dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva adeguatamente confrontato le norme e la giurisprudenza invocate con la concreta ratio della decisione, che non aveva affermato una mera elevata probabilità di esposizione ma aveva escluso in radice l'esistenza di elementi probatori idonei. Da ciò è derivata l'inammissibilità anche dei primi due motivi, perché diretti solo contro la ratio sulla prescrizione e comunque non idonei a scalfire l'autonoma e sufficiente ratio fondata sull'assenza di prova dell'esposizione qualificata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto la Corte d'appello aveva individuato il dies a quo nel pensionamento, quale momento finale di doverosa consapevolezza dell'esposizione secondo ordinaria diligenza.
Richiamato dal ricorrente per contestare il ragionamento presuntivo, ma la Corte ha ritenuto non pertinente la censura rispetto alla reale ratio della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente per denunciare l'erroneità della prova presuntiva; la censura è stata reputata non autosufficiente e non pertinente alla decisione effettivamente resa.
Il giudice d'appello non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, potendo esaminare anche la sussistenza del diritto quando il primo giudice aveva deciso solo sulla prescrizione.
Tra le questioni di merito non esiste un ordine vincolante di trattazione; il giudice può decidere prima la prescrizione e poi, in via autonoma, il merito sostanziale.
Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare le norme violate e sviluppare argomentazioni specifiche, intelligibili ed esaurienti; la mera elencazione di precedenti non pertinenti non soddisfa il requisito di specificità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Rilevato il presupposto processuale per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Norma di riferimento per il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, richiesto dal lavoratore.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice di secondo grado, entro i limiti del devoluto, può riesaminare l'intera vicenda e decidere anche su questioni di merito diverse da quella espressamente censurata, se il primo giudice non ha statuito su di esse e non si determina lesione del giudicato interno.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma e ciascuna sufficiente a reggere il dispositivo, il ricorso deve investire entrambe le rationes; la censura di una sola di esse non può condurre alla cassazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile se non mette in rapporto puntuale le norme invocate con la concreta motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a richiami astratti a precedenti giurisprudenziali non calati nella fattispecie.
- In tema di benefici contributivi per esposizione all'amianto, non è sufficiente allegare la semplice presenza della sostanza nociva nell'ambiente di lavoro, occorrendo la prova di un'esposizione qualificata secondo i presupposti di legge.
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