Cassazione Civile, Ordinanza n. 37997/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dei tributi IRPEF versati per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione a benefici fiscali connessi a eventi calamitosi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’ottemperanza, rilevando che l’Agenzia aveva corrisposto solo il 50% del dovuto e nominando un commissario ad acta. L’Agenzia ha impugnato deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017, nonché dell’art. 29 del D.L. n. 162/2019 conv. in L. n. 8/2020 e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, in presenza di istanze eccedenti le risorse disponibili, i rimborsi devono essere ridotti del 50%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto errata la decisione del giudice dell’ottemperanza perché non ha applicato la disciplina sopravvenuta sull’attuazione dei rimborsi e non ha verificato, nel giudizio di ottemperanza, la disponibilità dei fondi stanziati dall’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato. Secondo la Corte, tale verifica spetta al giudice dell’ottemperanza, che deve accertare i presupposti di operatività della normativa e adottare i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione al giudicato, anche tramite commissario ad acta e con gli strumenti della contabilità pubblica, senza che sia consentita alcuna falcidia dei diritti patrimoniali accertati giudizialmente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
La norma disciplina i rimborsi fiscali connessi a eventi calamitosi e i relativi limiti di stanziamento; la Corte afferma che la verifica dei presupposti e della capienza dei fondi va compiuta in sede di ottemperanza.
art. 16-octies D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017
La modifica del comma 665 è ritenuta applicabile nella fase esecutiva del rimborso, se sopravvenuta e vigente durante il giudizio di ottemperanza.
art. 29 D.L. n. 162/2019 conv. in L. n. 8/2020
Richiamato insieme alla disciplina dei rimborsi e considerato rilevante per l’attuazione del credito nel procedimento di ottemperanza.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, in relazione alla necessità di pronunciarsi nei limiti del giudicato e della domanda di ottemperanza.
Richiamato tra le norme processuali invocate nel motivo di ricorso.
Richiamato tra le norme processuali invocate nel motivo di ricorso.
È la norma sul giudizio tributario di ottemperanza; il giudice deve accertare la concreta attuazione del giudicato e le condizioni di esecuzione del rimborso.
artt. 3, primo comma, e 23 Cost.
Richiamati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 197/2022, citata dalla Cassazione, ai fini del giudizio di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a un controllo formale del giudicato, ma deve verificare tutti i presupposti necessari a renderlo concretamente eseguibile, compresa la capienza dei fondi stanziati dalla normativa speciale.
- Le disposizioni sopravvenute che disciplinano le modalità attuative di un rimborso fiscale sono applicabili nella fase esecutiva e quindi anche nel giudizio di ottemperanza, se vigenti al momento in cui si attua il comando giudiziale.
- Quando la legge prevede limiti quantitativi e procedure speciali per l’erogazione di rimborsi riconosciuti in giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione integrale, avvalendosi anche del commissario ad acta e delle procedure di contabilità pubblica.
- Non è consentita una riduzione forfettaria del credito giudizialmente accertato se la normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non prevede espressamente una falcidia del diritto patrimoniale riconosciuto dal giudicato.
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