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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37997/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dei tributi IRPEF versati per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione a benefici fiscali connessi a eventi calamitosi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’ottemperanza, rilevando che l’Agenzia aveva corrisposto solo il 50% del dovuto e nominando un commissario ad acta. L’Agenzia ha impugnato deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017, nonché dell’art. 29 del D.L. n. 162/2019 conv. in L. n. 8/2020 e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, in presenza di istanze eccedenti le risorse disponibili, i rimborsi devono essere ridotti del 50%.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto errata la decisione del giudice dell’ottemperanza perché non ha applicato la disciplina sopravvenuta sull’attuazione dei rimborsi e non ha verificato, nel giudizio di ottemperanza, la disponibilità dei fondi stanziati dall’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato. Secondo la Corte, tale verifica spetta al giudice dell’ottemperanza, che deve accertare i presupposti di operatività della normativa e adottare i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione al giudicato, anche tramite commissario ad acta e con gli strumenti della contabilità pubblica, senza che sia consentita alcuna falcidia dei diritti patrimoniali accertati giudizialmente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    La norma disciplina i rimborsi fiscali connessi a eventi calamitosi e i relativi limiti di stanziamento; la Corte afferma che la verifica dei presupposti e della capienza dei fondi va compiuta in sede di ottemperanza.

  • art. 16-octies D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017

    La modifica del comma 665 è ritenuta applicabile nella fase esecutiva del rimborso, se sopravvenuta e vigente durante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 29 D.L. n. 162/2019 conv. in L. n. 8/2020

    Richiamato insieme alla disciplina dei rimborsi e considerato rilevante per l’attuazione del credito nel procedimento di ottemperanza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, in relazione alla necessità di pronunciarsi nei limiti del giudicato e della domanda di ottemperanza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate nel motivo di ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate nel motivo di ricorso.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 70

    È la norma sul giudizio tributario di ottemperanza; il giudice deve accertare la concreta attuazione del giudicato e le condizioni di esecuzione del rimborso.

  • artt. 3, primo comma, e 23 Cost.

    Richiamati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 197/2022, citata dalla Cassazione, ai fini del giudizio di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a un controllo formale del giudicato, ma deve verificare tutti i presupposti necessari a renderlo concretamente eseguibile, compresa la capienza dei fondi stanziati dalla normativa speciale.
  • Le disposizioni sopravvenute che disciplinano le modalità attuative di un rimborso fiscale sono applicabili nella fase esecutiva e quindi anche nel giudizio di ottemperanza, se vigenti al momento in cui si attua il comando giudiziale.
  • Quando la legge prevede limiti quantitativi e procedure speciali per l’erogazione di rimborsi riconosciuti in giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione integrale, avvalendosi anche del commissario ad acta e delle procedure di contabilità pubblica.
  • Non è consentita una riduzione forfettaria del credito giudizialmente accertato se la normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non prevede espressamente una falcidia del diritto patrimoniale riconosciuto dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiOttemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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