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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34206/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza n.56/2022 del Consiglio Nazionale Forense che, in parziale riforma della decisione n.70/2018 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, confermava la responsabilità disciplinare dell'avv. Avitabile per condotte finalizzate a distrarre beni e somme dalla parte offesa Italfondiario e riduceva la sanzione da un anno e sei mesi a un anno di sospensione. Il ricorrente deduceva: (1) l'iniqua utilizzazione della sentenza di patteggiamento quale prova nel procedimento disciplinare e la diretta efficacia della legge delega 134/2021 che avrebbe eliminato gli effetti extra-penali del patteggiamento; (2) la violazione del principio del favor rei e della tipicità della sanzione sostenendo che la condotta doveva rientrare unicamente nell'art.63 NCDF (ex art.56 CDF) e non in illeciti a forma libera; (3) l'inutilizzabilità e l'inaffidabilità della testimonianza del dott. Vernuccio, qualificato come testimone indiretto e non escussione di testimoni chiave (Fuscaldo, Cappuccio), con la conseguente carenza probatoria del fascicolo disciplinare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: (i) il CNF ha motivatamente escluso l'efficacia diretta e automatica della legge delega 134/2021 e, comunque, la decisione disciplinare non si è fondata unicamente sulla sentenza di patteggiamento; (ii) il CNF ha considerato autonoma e sufficiente, ai fini disciplinari, la testimonianza del dott. Claudio Vernuccio, ritenendola di diretta conoscenza dei fatti; pertanto i motivi relativi all'inutilizzabilità del patteggiamento e alla qualificazione del teste sono inammissibili o infondati perché incidenti su valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo vizio motivazionale che qui non emerge; (iii) corretta l'applicazione del principio del favor rei nella determinazione della sanzione e corretta la qualificazione delle violazioni come coesistenti (art.9 NCDF e art.63 NCDF) tenuto conto che la disciplina deontologica non richiede la stretta tipicità del diritto penale. Non luogo alle spese; disposto contributo ai sensi d.p.r. 115/2012.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale (art. 444)

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) è stata valutata dal CNF nell'ambito disciplinare secondo le regole allora vigenti; il CNF ha ritenuto che, anche a prescindere da questioni sulla legge delega, gli accertamenti penali risultassero rilevanti ai fini disciplinari

  • Codice di procedura penale (art. 653, comma 1-bis)

    Norma che attribuiva alla sentenza di patteggiamento efficacia probatoria nel procedimento disciplinare; il ricorrente ha contestato tale efficacia alla luce della legge delega, ma la Corte ha ritenuto non superata automaticamente dalla legge delega 134/2021

  • Legge 27 settembre 2021 n.134 (legge delega), art.1 comma 10 lett.a punto 2

    "ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta ... prevedendo che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi ..."

    La Corte ha ritenuto che la legge delega non sia norma direttamente precettiva tale da eliminare automaticamente gli effetti extra-penali del patteggiamento prima dell'adozione del decreto delegato; pertanto non ha efficacia immediata per mutare automaticamente la valutazione probatoria usata dal CNF

  • Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n.2 (art.10, art.22, art.23)

    Richiamate le regole sull'acquisizione delle prove e sulle fonti utilizzabili nel procedimento disciplinare; il CNF ha ritenuto compatibile l'utilizzo della testimonianza assunta in dibattimento e di altri elementi documentali

  • Legge n.247/2012 (art.3, terzo comma; art.59 lett.f; art.65)

    Art.3 e art.65 invocati dal ricorrente in tema di principio di tipicità e favor rei; la Corte ha ricordato che il favore rei si applica nella scelta della disciplina più favorevole e che l'art.59 lett.f prevede l'applicazione sussidiaria di norme procedurali quando compatibili

  • Nuovo Codice Deontologico Forense (NCDF) (art.9, art.20, art.21, art.22, art.63)

    Il CNF ha ritenuto che le violazioni contestate possano essere ricondotte sia ai doveri generali (art.9) sia alla norma specifica sui rapporti interpersonali e affidamento (art.63); inoltre ha osservato che la deontologia forense non richiede la rigidità tipica del diritto penale e che, per quanto possibile, va applicata la disciplina più favorevole (favor rei)

  • Codice di procedura civile (art.116, art.132, art.360 primo comma n.3)

    Richiamati i parametri di sindacato in Cassazione: il ricorso censurava la motivazione e le valutazioni probatorie; la Corte ha però ritenuto che le doglianze investissero il merito e che non fosse stato dimostrato un vizio motivazionale tale da renderle ammissibili ai sensi dell'art.360 n.3

  • Costituzione (art.111)

    Il principio del giudice terzo e della motivazione sufficiente è richiamato per delimitare il sindacato della Corte sul materiale probatorio e motivazionale; la Corte ha valutato che la motivazione del CNF rispetta il minimo motivazionale costituzionale

  • Giurisprudenza europea (Cedu, art.6 e sentenze citate)

    Il ricorrente richiamava decisioni CEDU per sostenere che il procedimento disciplinare rientri nell'ambito dei diritti civili; la Corte ha però ritenuto la questione non decisiva per le deduzioni mosse e non ha accolto la trasformazione della legge delega in norma applicabile immediatamente

Massime di principio

  • La legge delega non è, di regola, norma precettiva: fino all'adozione del decreto delegato non modifica automaticamente effetti probatori stabiliti da norme vigenti; quindi un cambiamento nell'efficacia probatoria del patteggiamento richiede l'atto di attuazione.
  • La sentenza di patteggiamento può avere rilevanza nel procedimento disciplinare se la normativa vigente al tempo lo prevede; ma anche in assenza o in dubbio su tale efficacia, un organo disciplinare può fondare la decisione su autonome prove assunte nel dibattimento disciplinare.
  • Il sindacato della Corte di legittimità sulle valutazioni probatorie del giudice disciplinare è limitato: non si riesamina il merito delle valutazioni ma solo la correttezza motivazionale e l'eventuale contraddittorietà insanabile.
  • La qualificazione di un teste come 'diretto' o 'indiretto' e la valutazione della sua attendibilità sono valutazioni di merito dell'organo disciplinare; tali decisioni sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi motivazionali rilevanti.
  • Nel diritto disciplinare forense non vale il principio di stretta tipicità proprio del penale: le norme di chiusura sui doveri (probità, dignità, decoro) possono integrare il quadro sanzionatorio insieme a norme più specifiche, e va applicata la disciplina più favorevole (favor rei) per la determinazione della sanzione.
  • Quando la decisione disciplinare si fonda su più fonti probatorie autonome e congruamente motivate, l'eventuale inesistenza o riduzione di valore probatorio di una di esse non comporta automaticamente l'annullamento della sanzione se sussistono altri elementi idonei a sorreggerla.
  • Gli esposti e le dichiarazioni della parte denunciante richiedono adeguato riscontro probatorio; l'organo disciplinare deve indicare in motivazione gli elementi che ritiene sufficienti a corroborare tali dichiarazioni, pena vizio motivazionale.

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