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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02598/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per un periodo pluriennale, sostenendo di averne diritto alle stesse condizioni dei cittadini italiani in forza della disciplina unionale applicabile ai soggiornanti di lungo periodo. Il tribunale aveva respinto la domanda per carenza di allegazione e prova del requisito reddituale del nucleo familiare; la corte d'appello aveva confermato, rilevando l'assenza di deduzioni, allegazioni e prova sul reddito del ricorrente e del nucleo familiare, inclusa la parte residente all'estero. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988, dell'art. 12 preleggi e dei principi della direttiva 2003/109/CE, come interpretata dalla CGUE, sostenendo che non fosse richiesta una autocertificazione dei redditi del nucleo familiare, essendo sufficiente la dichiarazione dei redditi prodotta, e che il requisito reddituale fosse solo condizione di erogazione e non elemento costitutivo del diritto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile nella parte in cui censurava l'accertamento di fatto e la valutazione della prova, in presenza di doppia conforme, e comunque lo ha ritenuto infondato nel merito. Ha ribadito che l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare richiede la prova, a carico dell'interessato, sia dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia del requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, l. n. 153/1988, e ha rilevato che nel caso concreto mancava la prova del reddito del nucleo familiare, in particolare della componente residente nel Paese di provenienza. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 69 del 1988 conv. in l. n. 153 del 1988

    L'assegno per il nucleo familiare presuppone la duplice condizione dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale; tale requisito deve essere provato dall'interessato e l'assegno non spetta se non ricorre la soglia reddituale prevista.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro interpretativo della normativa interna, ma la censura non è stata ritenuta decisiva in quanto non confrontata con l'effettivo accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato qualificato in parte come censura di merito sull'apprezzamento della prova, quindi inammissibile nei limiti della doppia conforme.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Direttiva 2003/109/CE

    Richiamata dal ricorrente come fonte sovranazionale a sostegno dell'eguaglianza di trattamento per i soggiornanti di lungo periodo, ma non ha portato a un esito diverso perché la controversia è stata risolta sul difetto di prova del requisito reddituale.

  • Sentenza CGUE 25 novembre 2020, causa C-303/2019

    Richiamata dal ricorrente quale precedente interpretativo, ma la Corte non vi ha attribuito rilievo decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere l'assegno per il nucleo familiare, il richiedente deve provare sia il requisito lavorativo sia il requisito reddituale previsto dalla legge; il requisito reddituale non è un dato meramente eventuale, ma integra il presupposto sostanziale della prestazione.
  • Quando la decisione di merito è conforme nei due gradi, in cassazione non è deducibile come vizio di legittimità la mera contestazione dell'accertamento di fatto e della valutazione della prova, salvo che si denunci un errore di diritto realmente separabile dalla ricostruzione fattuale.
  • Una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, in sostanza, mira solo a ottenere una rivalutazione della documentazione e del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito.
  • Il ricorrente deve riportare in ricorso gli elementi documentali rilevanti nei limiti necessari a consentire alla Corte di cassazione il controllo sulla decisività della censura; in difetto, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Il diritto dell'interessato all'eguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini italiani non esonera dall'onere di provare i presupposti sostanziali specificamente richiesti dalla prestazione previdenziale o assistenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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