Cassazione Civile, Ordinanza n. 27716/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di leasing aventi ad oggetto due immobili a uso ufficio e un autoveicolo, per i quali la concedente aveva intimato la risoluzione in base a clausola risolutiva e aveva poi ottenuto decreto ingiuntivo per canoni insoluti. I debitori ingiunti proponevano opposizione sostenendo, in sintesi, che il rapporto dovesse essere qualificato come leasing traslativo e che, per gli effetti della risoluzione, dovesse applicarsi l'art. 1526 c.c. e non l'art. 72-quater l. fall.; lamentavano inoltre che il giudice di merito avesse ricondotto le fideiussioni prestate a garanzia della società a garanzie a prima richiesta senza che tale qualificazione fosse stata oggetto di contraddittorio, e contestavano infine la regolazione delle spese di lite. La corte d'appello ha respinto il gravame e i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione in quattro motivi: violazione/falsa applicazione dell'art. 72-quater l. fall. in luogo dell'art. 1526 c.c. e mancata qualificazione del leasing come traslativo; vizio motivazionale per contrasto con la giurisprudenza sul leasing; violazione dell'art. 112 c.p.c. e del giusto processo per la qualificazione delle fideiussioni come a prima richiesta; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi due motivi non coglievano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d'appello non aveva applicato l'art. 72-quater l. fall. al caso concreto, ma aveva fondato il rigetto sull'autonomia della regolamentazione pattizia dei contratti, ritenuta idonea a disciplinare gli effetti della risoluzione anticipata e a escludere un indebito arricchimento della concedente. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la qualificazione delle fideiussioni come a prima richiesta era stata richiamata dal tribunale solo ad abundantiam, sicché la corte territoriale aveva correttamente ravvisato la carenza di interesse alla censura; tale autonoma ratio non era stata attaccata. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché la scelta di compensare o meno le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la cassazione può intervenire solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, evenienza non ricorrente. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e sono stati onerati anche dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma ritenuta non applicabile analogicamente al caso, perché dettata per lo scioglimento del leasing conseguente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore.
richiamato solo come indice del superamento della tradizionale distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, ma non come base decisoria nel caso concreto.
evocato dai ricorrenti come disciplina asseritamente applicabile al leasing traslativo e alla restituzione delle prestazioni in caso di risoluzione.
invocato per dedotta ultrapetizione nella qualificazione delle fideiussioni, ma la censura è stata respinta per difetto di interesse e mancato attacco alla ratio.
la Corte ribadisce che la condanna alle spese segue la soccombenza e che il controllo di legittimità è limitato a verificare che le spese non gravino sulla parte totalmente vittoriosa.
la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non vi è obbligo di motivare il mancato esercizio di tale facoltà.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, anche quando censuri una questione solo apparentemente centrale.
- Nei rapporti di leasing, se il giudice di merito fonda la decisione sulla regolamentazione pattizia degli effetti della risoluzione anticipata, il ricorrente deve censurare specificamente l'interpretazione delle clausole contrattuali e le regole di ermeneutica applicate, non limitarsi a invocare in astratto la disciplina legale del leasing.
- La qualificazione di una valutazione del giudice di merito come obiter dictum esclude interesse a impugnarla quando la decisione poggia su una distinta e autonoma ratio non censurata.
- In tema di spese processuali, il controllo di legittimità è circoscritto al divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensare o meno le spese appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.
- La mancata compensazione delle spese non è di per sé censurabile in cassazione, perché la motivazione è richiesta solo quando il giudice disponga la compensazione in presenza di gravi o giusti motivi.
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