Cassazione Penale, Ordinanza n. 36321/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi proposti fossero di merito e non denunciassero un vizio scrutinabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 20/09/2024, deducendo con il primo e il secondo motivo l'erroneità della declaratoria di responsabilità a titolo di concorso nei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 337 c.p. La Corte di cassazione rileva tuttavia che tali censure sono in realtà declinate in fatto, perché mirano a proporre una ricostruzione alternativa degli eventi rispetto a quella operata dal giudice di merito, ricostruzione che la Corte di appello aveva svolto in modo logicamente coerente, sulla base degli atti processuali utilizzabili e senza lacune.
Norme richiamate
Richiamato solo come uno dei reati oggetto della contestazione e della conferma di responsabilità nei gradi di merito.
Richiamato solo come uno dei reati oggetto della contestazione e della conferma di responsabilità nei gradi di merito.
Non è espressamente indicato nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di censure di legittimità, si risolva nella mera richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non rivaluta il compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo logico, coerente e privo di lacune la ricostruzione degli eventi.
- La contestazione della responsabilità a titolo di concorso nei reati non può essere efficacemente dedotta in cassazione se i motivi non individuano un vero vizio di motivazione o un errore di diritto, ma mirano soltanto a sostituire una lettura fattuale alternativa.
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