Cassazione Penale, Ordinanza n. 36292/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata in sede di rinvio e resa ex art. 599-bis c.p.p., con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli, era stata rideterminata la pena in anni nove di reclusione per il delitto di associazione di tipo mafioso. Deduce vizi di motivazione e violazione di legge, lamentando in particolare l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che tali censure non sono esperibili contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., essendo il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama la natura del concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., istituto in cui le parti concordano sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla pena; il giudice di appello deve controllare la correttezza giuridica dell'accordo e la congruità della pena. Poiché il ricorso proponeva motivi non deducibili avverso tale tipo di sentenza, la Corte lo ha dichiarato inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello con rinuncia ai motivi: le parti si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte e sulla pena; il giudice verifica la correttezza giuridica dell'accordo e la congruità della pena nei limiti previsti dalla norma.
Preclude l'esperibilità del ricorso per cassazione con i motivi dedotti avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., determinando l'inammissibilità del ricorso.
Norma invocata dal ricorrente per il proscioglimento immediato, ma ritenuta non utilmente deducibile nel caso di specie contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Titolo di reato per il quale era stata rideterminata la pena: associazione di tipo mafioso.
art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Novella richiamata come intervento che ha modificato l'assetto dell'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Il concordato in appello con rinuncia ai motivi di impugnazione è un istituto fondato sull'accordo tra le parti circa qualificazione giuridica del fatto e trattamento sanzionatorio, con conseguente limitazione del perimetro delle censure proponibili in cassazione.
- Quando la sentenza di appello è resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., i motivi di ricorso che contestano il merito dell'accordo o deducono vizi non compatibili con tale modello sono inammissibili.
- Il giudice di appello, in presenza di concordato, deve verificare la correttezza giuridica dell'accordo e la congruità della pena, ma non è tenuto a una nuova completa rivalutazione del merito come in un ordinario giudizio di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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