Cassazione Penale, Ordinanza n. 36295/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, censurando il mancato riconoscimento della fattispecie lieve in materia di stupefacenti, ossia la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo il ricorso, la condotta doveva essere sussunta nell'ipotesi di lieve entità. La Corte di appello aveva invece escluso tale riqualificazione valorizzando, da un lato, il dato ponderale della sostanza sequestrata, giudicato significativo perché l'hashish rinvenuto era idoneo alla predisposizione di 1811 dosi, e, dall'altro, le modalità di occultamento, consistite nella modifica di parte dell'autovettura utilizzata per il trasporto clandestino. Il ricorso riproponeva una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la doglianza era meramente riproduttiva di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte di appello. Il giudice di legittimità ha ritenuto corretto il ragionamento di merito che, sulla base congiunta della quantità di stupefacente e delle modalità di occultamento, aveva escluso la lieve entità del fatto e la occasionalità della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte ribadisce che la qualificazione del fatto come lieve richiede una valutazione complessiva degli elementi concreti della condotta; nel caso esaminato essa è stata esclusa per il significativo dato quantitativo della droga e per le particolari modalità di occultamento e trasporto, incompatibili con l'occasionalità.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 deve essere valutata in base a un apprezzamento complessivo di più indici fattuali, non potendo fondarsi su un singolo elemento isolato.
- Il dato quantitativo della sostanza stupefacente è rilevante ai fini dell'esclusione della lieve entità quando, per entità e potenzialità di diffusione, risulta incompatibile con una condotta di minima offensività.
- Le modalità di occultamento e le cautele adottate per il trasporto clandestino dello stupefacente possono dimostrare una condotta non occasionale e quindi escludere la lieve entità del fatto.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura già specificamente esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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